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Separazione dei coniugi: il diritto di visita dei nonni

FAMIGLIA

del 08/07/2010
Separazione dei coniugi: il diritto di visita dei nonni

Una delle innovazioni più importanti dell’ultima riforma del diritto di famiglia è rappresentata dalla codificazione del diritto del minore al mantenimento di frequenti rapporti con le famiglie di origine dei rispettivi genitori. Si tratta di una norma condivisa non solo dagli operatori del diritto, ma anche da pedagoghi e psicologi che da tempo sottolineano l’importanza fondamentale del rapporto con i nonni per il corretto sviluppo psicofisico dei bambini. Con la crisi della famiglia, conseguente alla separazione, accade spesso che ciascuno dei genitori inizi ad ostacolare la frequentazione dei figli minori con la famiglia dell’altro, causando traumi nel bambino dovuti alla brusca interruzione del rapporto.

Prima dell’ultima riforma, non esistevano norme che tutelassero il minore al fine di garantire la continuazione dei suoi rapporti con i nonni anche in seguito alla separazione o al divorzio. Tuttavia, al fine di non creare pericolosi equivoci interpretativi, è bene precisare che la norma richiamata, nel garantire al minore il “mantenimento di rapporti significativi con gli ascendenti e i con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, ha individuato nel minore il titolare del diritto. Questo a dire, per semplificare, che il minore ha diritto di poter frequentare i nonni, ma i nonni non hanno un autonomo diritto di visita. Può sembrare un controsenso, ma non lo è.

In realtà, alcuni deputati della scorsa legislatura (Costantini, Mura, Luchhese e Pedrizzi), nel corso dei lavori preparatori al progetto di legge, avevano richiesto che l’art.155 cod.civ. disciplinasse anche la facoltà, per i nonni, di richiedere al giudice un provvedimento che disciplinasse il loro diritto di frequentare i minori, ma tale richiesta è rimasta lettera morta a causa dello scioglimento anticipato delle camere.

Naturalmente, il fatto che i nonni non dispongano di un autonomo diritto di visita, non significa che i genitori, durante e dopo la separazione, possano ostacolare il diritto del minore di frequentare i nonni senza dimostrare che la prosecuzione di tali rapporti sia potenzialmente dannosa per i minori stessi. In altre parole, la condotta di un genitore che, senza validi e dimostrabili motivi, impedisca al figlio di frequentare gli ascendenti dell’altro genitore, si atteggia a condotta illegittima e foriera di danni al minore, danni anche risarcibili. Non è un caso che il legislatore, nel modificare la disciplina del diritto di famiglia, abbia introdotto nel codice di procedura civile l’art.709 ter, in forza del quale i genitori possono essere condannati al risarcimento del danno al minore qualora si siano resi responsabili di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore tra i quali, certamente, devono annoverarsi proprio le condotte finalizzate ad impedire immotivatamente la prosecuzione del rapporto dei nipoti con i nonni.

Abbiamo detto che ai nonni non spetta un diritto di visita autonomamente azionabile davanti al Tribunale. Tuttavia nessuno impedisce ai genitori, anche in sede di separazione, di richiedere al giudice un provvedimento che disciplini anche le modalità di frequentazione dei minori con i nonni. Anzi, questa soluzione che certamente risulta pratica ed affidabile, è spesso utilizzata nei tribunali di tutta Italia per prevenire il problema. La stessa Corte di Cassazione, già nel 2003, confermava la legittimità di questo tipo di regolamentazioni.

Controversa rimane la questione relativa all’individuazione del soggetto cui compete l’iniziativa giudiziale qualora, in assenza di regolamentazione di cui al paragrafo precedente, uno dei genitore improvvisamente cominci ad ostacolare il diritto dei figli alla frequentazione degli ascendenti dell’altro genitore. Se una parte della dottrina pare favorevole alla possibilità di consentire un intervento in causa dei nonni finalizzato a tutelare gli interessi del minori, è da preferirsi l’orientamento di quell’altra dottrina e di gran parte della giurisprudenza che individua nel genitore il soggetto legittimato a far valere in giudizio il diritto del minore alla frequentazione dei nonni. Così, ad esempio, se la moglie impedisce ai figli di frequentare i nonni paterni, sarà il marito a dover agire – nell’interesse dei figli – affinché tale condotta cessi e, ove ne ricorrano i presupposti, affinché il genitore colpevole della condotta pregiudizievole sia sanzionato anche pecuniariamente.

ACCMS Studio Legale

Jacopo Antonelli Dudan
Iolanda Campolo
Antonio Caputo
Carlo Melzi D’eril
Simone Scelsa

Avvocati in Milano


11/07/2010


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