
Con l’approvazione del 11 maggio 2016 del disegno di legge n.3634 è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’unione civile.
L’unione civile è la formazione sociale costituita da due persone dello stesso sesso unite stabilmente da legami affettivi di coppia, che si istituisce mediante dichiarazione innanzi all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. In particolare, ne deriva l’obbligo reciproco all’assistenza materiale e morale, alla coabitazione, alla contribuzione economica sulla base delle proprie capacità di lavoro e alla definizione dell’indirizzo della vita familiare e della residenza. Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in assenza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni.
In materia ereditaria viene prevista una sostanziale equiparazione tra matrimonio ed unione civile, stante l’applicazione della normativa civilistica sulla successione legittima e necessaria. Il partner del contraente civile, in mancanza di testamento, è successore di esso e, anche in presenza di disposizioni testamentarie, ha diritto alla legittima.
Lo scioglimento dell’unione civile avviene, oltre che in caso di morte, quando anche una sola delle parti manifesta la volontà innanzi all’ufficiale di stato civile di scioglimento della stessa. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.