Con il D.M. del 12 Luglio 2013 si è giunti all’attesa
“parificazione dei figli (ex) naturali con i figli (ex) legittimi.
Si è
realizzata così l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di
figlio, anche adottivo, l’eliminazione dei riferimenti normativi ai “figli
legittimi” ed ai figli “naturali” e viene introdotto il principio per cui la
filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di
tutti i parenti e non solo dei genitori.
Riguardo ai diritti propri del figlio
all’articolo 315-bis del codice civile si dice che “Il “figlio” ha diritto di
essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel
rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue
aspirazioni….” .
La norma continua: “…Il figlio minore che abbia compiuto gli
anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto
di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano…”.
Tra le novità si segnalano quelle riguardanti il matrimonio putativo a
proposito del quale: “Il matrimonio dichiarato nullo perchè contratto in
malafede da entrambi i coniugi ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai
figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da
bigamia o incesto”.
Viene introdotta nell’ordinamento giuridico la nuova
legittimazione attiva dei nonni: infatti l’art. 317-bis del codice civile come
riformato prevede l’azione degli ascendenti davanti al Tribunale dei Minorenni,
da promuovere nel caso in cui sia impedito
il loro diritto “di mantenere rapporti significativi con i nipoti
minorenni”.
Viene riformulata la norma
relativa all’ascolto del minore che diviene, di fatto, sempre “obbligatorio” in
tutti i procedimenti in cui debbano essere adottati provvedimenti che lo
riguardano, salvo che il giudice lo ritenga in contrasto con l’interesse del
fanciullo o manifestamente superfluo; nei procedimenti in cui si omologa o si
prende atto di un accordo dei genitori in materia di affidamento; quando il
giudice debba designare al minore un tutore o debba assumere la decisioni più
importanti per la sua cura. Il nuovo art. 38-bis disp att. c.c. regola
l’audizione nelle c.d. “sale di ascolto” (munite di vetro specchio): in
mancanza di queste sale, i difensori possono partecipare all’audizione solo se
autorizzati dal giudice.
Nel caso in cui occorra proporre azione per il reclamo
dello stato di figlio qualora si tratti
di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, ancorché vi sia un atto
di nascita conforme al possesso distato, il figlio può reclamare uno stato
diverso.
Per quanto riguarda le c.d. “azioni di stato”, l’azione di reclamo
dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio
ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta nel frattempo
sentenza di adozione.
L’azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un
diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.
Se la
filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente
all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, il
figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome
sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo,
anteponendolo o sostituendolo al cognome del primo genitore che per primo lo ha
riconosciuto o al cognome del padre in caso di riconoscimento contemporaneo da
parte di entrambi i genitori.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice
decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace
di discernimento.
Si tratta di novità di un certo rilievo che sicuramente
ribaltano le precedenti impostazioni.
Sicuramente la scomparsa di ogni differenza di trattamento e di “etichettatura” riguardante i figli rappresenta l’esempio più importante di evoluzione giuridica in tale ambito.