Il mantenimento del figlio naturale affidato congiuntamente ad entrambi i genitori spetta comunque in maniera ‘indiretta’ al genitore che non risiede con i figli, anche se il giudice ha deciso l’affido condiviso. Lo ha sancito la Corte di Cassazione, con la sentenza 22502 del 4 novembre 2010, respingendo la richiesta di ‘mantenimento diretto’ della figlia quattordicenne da parte del padre con cui la ragazzina passa molto tempo, pur essendo collocata presso la madre. I giudici della prima sezione civile hanno ribadito che “nella determinazione del contributo previsto dall'art. 277 cod. civ., in tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 cod. civ. - applicabile anche ad essi in forza del rinvio operato dall'art. 4 della legge n. 54 del 2006 - non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone lo stesso art. 155 la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore”.
a cura della Redazione