
La legge di stabilità 2016 ha esteso i benefici previsti dalla Riforma Fornero di art. 4 c. 24 l.92/2012 anche per l’anno 2016 disponendo risorse per 20 milioni di euro. Oltre al congedo obbligatorio per il padre – elevato in via sperimentale a 2 giorni per l’anno in corso – la legge, nell’intento di sostenere la genitorialità favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, disciplina la concessione alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di 6 mesi, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro, anche se le la lavoratrice abbia usufruito in parte del congedo parentale.
Tale provvidenza, in via sperimentale è riconosciuta anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.Il beneficio consiste in un contributo, pari a un importo massimo di 600,00 euro mensili per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata. Il contributo per il servizio di baby sitting viene erogato attraverso il sistema dei voucher di lavoro accessorio, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza dell'importo massimo di 600,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.
Inoltre, la fruizione del beneficio, erogato solo per frazioni mensili intere, comporta una corrispondente riduzione del periodo del congedo parentale fruibile che viene rideterminato.