
I titolari di patente obbligati a effettuare il rinnovo della licenza in commissione medica ora possono essere autorizzati a circolare anche con patente scaduta. Purché la richiesta di rinnovo sia tempestiva e non si tratti della prima visita per guida alterata oppure l'interessato abbia la patente revocata o scaduta. Lo ha chiarito il ministero dei trasporti con la circolare n. 86959 del 28 ottobre 2010. La riforma stradale d'agosto ha introdotto una norma molto utile soprattutto per i conducenti afflitti da malattie croniche e costretti a lunghe peripezie per poter regolarizzare periodicamente la licenza di guida. In pratica, prima del 13 agosto, solo i titolari di patente speciale potevano ottenere dalla motorizzazione, ai sensi dell'art. 37 della legge 448/1998, un permesso provvisorio di circolazione valido fino all'esito delle procedure di rinnovo. Per questo motivo per esempio un diabetico non ammesso al beneficio di cui sopra incorreva in un fermo guida in caso di richiesta di rinnovo tempestiva ma procrastinata oltre alla scadenza della patente. Con questa circolare sono stati chiariti tutti i dettagli della riforma. Ai sensi dell'art. 59 della legge 120/2010 ora gli uffici provinciali della motorizzazione possono rilasciare, per una sola volta, un permesso di circolazione valido fino alla data della visita. A differenza però dei permessi già rilasciati per le patenti speciali questa autorizzazione non potrà essere rinnovata neanche a causa di un rinvio effettuato dalla commissione medica.
La richiesta, in carta legale, dovrà essere redatta in conformità al modello allegato alla circolare. Ma non tutti avranno diritto al rilascio del permesso provvisorio di circolazione. Specifica infatti la nota che se la domanda di rinnovo è tardiva, ovvero presentata oltre alla data di scadenza della patente, il permesso non potrà essere richiesto. Il trasgressore pizzicato con alcol o droga nel sangue e spedito in commissione medica dal prefetto per la prima visita di controllo non potrà invece beneficiare del permesso. Successivamente però l'interessato chiamato a ulteriori verifiche potrà essere ammesso al beneficio. Non potrà attivare questa agevolazione, conclude la nota, neppure il soggetto con patente revocata o sospesa. In quest'ultima ipotesi sarà eventualmente applicabile il permesso di circolazione a ore.
news selezionata da ItaliaOggi