
Stipendi e pensioni, anche di inabilità, sono pignorabili. Scopriamo quali sono i casi previsti e i limiti ribaditi in una recente sentenza di un tribunale.
La pignorabilità di stipendi e pensioni: le regole
Secondo la normativa in vigore, la pensione e lo stipendio sono redditi che possono essere soggetti a parziale pignoramento per far fronte a debiti non pagati, così come avviene per le somme depositate sui conti correnti, dove invece a pignorabilità è completa.
Per quanto riguarda i limiti di pignorabilità, per il 2016 sono state fissate le nuove soglie che prevedono il limite oltre al quale è possibile il pignoramento. Nel caso in cui lo stipendio o la pensione siano stati accreditati prima del pignoramento, la somma impignorabile è pari a tre volte l'assegno sociale, cioè a 1.345,56 euro. La cifra che può essere sottoposta al pignoramento è quindi solo la parte in eccesso rispetto a questo limite, della quale può essere trattenuto fino ad un massimo di un quinto.
Diverso è invece il caso in cui le somme vengano accreditate dopo l'entrata in vigore del pignoramento. In questo caso lo stipendio o la pensione possono essere decurtati per le cifre eccedenti i 672,76 euro, pari a 1,5 volte l'assegno sociale minimo.
Pignorare la pensione di inabilità: la sentenza
Diverso dai precedenti è invece il caso delle pensioni di invalidità totale e degli assegni di accompagnamento, che costituiscono prestazioni assistenziali, e per questo motivo non possono essere pignorate nemmeno in minima parte.
Tuttavia il pignoramento è possibile per le pensioni di inabilità, come ribadito di recente da una sentenza del tribunale di Padova. Secondo il tribunale anche in questo caso è possibile applicare la soglia pari all'1,5 dell'assegno sociale; la cifra restante può quindi essere utilizzata per il pagamento dei crediti insoluti.
Il tribunale è stato chiamato ad esprimersi in merito alla richiesta di una donna che esigeva la pignorabilità delle pensioni di un inquilino moroso. Nel caso specifico la richiesta della donna è stata rigettata, in quanto gli assegni di accompagnamento e di invalidità non possono essere pignorati. Per quanto riguarda invece la pensione di inabilità percepita dall'inquilino, il pignoramento è stato rifiutato in quanto la somma riconosciuta non eccedeva la soglia minima prevista dalla legge. Tuttavia è stato ribadito che l'impossibilità del procedimento era legata solo all'ammontare dell'assegno e non alla sua natura.