Con Legge di agosto entrata in vigore il 21 di settembre, sono aumentati i limiti di pignorabilità delle pensioni e degli stipendi.
Sino all’entrata in vigore di questa nuova Legge il limite era la c.d. soglia minima di vita individuata nella somma di €500,00 che veniva detratta dai Giudici al momento dell’assegnazione delle somme pignorate. Ovviamente, trattandosi di crediti da lavoro e pensioni, vi era l’ulteriore limite di pignorabilità del quinto dello stipendio nel senso che al massimo si poteva pignorare un quinto dello stipendio.
Dal 21 agosto 2015 questo limite è salito sia per le pensioni che per gli stipendi.
Per le pensioni non può più essere toccata la somma di €672,00 pari all’assegno sociale mensile più la metà.
Per gli stipendi il limite è addirittura salito ad €1.344,00 pari al triplo dell’assegno sociale.
D’ora in avanti il limite del quinto andrà quindi calcolato sull’eccedenza.
Facendo un esempio, se il debitore è una persona fisica dipendente che percepisce uno stipendio di €1.800,00 al mese, la quota pignorabile si riduce a €456,00. Su questa somma andrà calcolato il c.d. quinto dello stipendio. Pertanto, l’importo che il credito si vedrà assegnare è pari ad €91,20 e cioè un quinto di €456,00.
Questo ovviamente se altri creditori (per crediti similari) non abbiano già pignorato il quinto dello stipendio. In tal caso il creditore non potrà fare altro che mettersi in coda e attendere che vengano pagati i precedenti creditori.
Con questa nuova norma, di fatto un debitore dipendente può ottenere una rateizzazione a importi veramente minimi, il tutto ovviamente a danno del creditore.