
Secondo le nuove regole sul pignoramento casa previste dal decreto mutui approvato dal Consiglio dei Ministri, che recepisce la direttiva comunitaria 17/UE, dopo 18 rate insolute (la prima versione del testo ne prevedeva 7) del mutuo la banca può pignorare l’immobile e venderlo senza procedura giudiziaria anche se si tratta della prima casa. La norma non è retroattiva, quindi non riguarda mutui già in essere, nemmeno se interviene un’eventuale surroga: diritto alla portabilità, trasferendo il mutuo presso un’altra banca.
L’opzione non scatta in automatico ma deve essere esplicitamente prevista dal contratto. La banca o l’intermediario finanziario hanno l’obbligo di informarlo adeguatamente sulla presenza di tale clausola.
Da evidenziare la regola sul debito residuo: se il prezzo di vendita dell’immobile pignorato risulta essere più basso della quota di mutuo non ancora saldato alla banca, sarà quest’ultima a rimetterci la differenza, che non potrà quindi gravare sul consumatore. Se invece il prezzo di vendita dell’immobile risultasse più alto del mutuo residuo, il consumatore avrà diritto a tenersi la differenza.