Con Decreto Dirigente Unità Organizzativa 23 ottobre 2012 n. 9433 sono state introdotte novità riguardo all’utilizzo dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
Forse non tutti sanno che già dal 1 marzo 2013 il file di interscambio dati (.xml) ed il file PDF dell’ACE, entrambi firmati digitalmente dal Certificatore, devono essere depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER).
L’Organismo di accreditamento FINLOMBARDA–CENED raccomanda al Certificatore di consegnare al proprietario oltre alla copia cartacea dell’ACE firmata e timbrata da lui, anche file PDF firmato da lui digitalmente, corredato di una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex artt 19,47 DPR 445/2000 in cui egli dichiara che la copia cartacea è conforme al file PDF consegnato ed inserito nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER).
Tuttavia è bene precisare che non in tutti i casi è necessario allegare il file in PDF!
Riassumendo:
1) per gli annunci commerciali, i contratti servizio energia, i contratti gestione impianti termici, la richiesta di incentivi o detrazioni (se accettata dall’organo competente in materia) è sufficiente copia cartacea dell’ACE;
2) per gli atti di compravendita immobiliare è necessario che il notaio abbia a disposizione il file in PDF dell’ACE (fornitogli dal Certificatore o acquisito tramite accesso al Catasto Energetico Edifici Regionale). In alternativa basta la versione cartacea del file in PDF dichiarata conforme all’originale da un pubblico ufficiale autorizzato (il Notaio stesso o il Comune);
3) per i contratti di locazione è sufficiente allegare copia cartacea dell’ACE corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del certificatore che ne attesti la conformità all’originale, firmata digitalmente.
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio la CENED chiarisce:
“La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'Articolo 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. predisposta dal Soggetto certificatore:
- se deve essere resa ad una Pubblica Amministrazione, è necessario che sia corredata dalla fotocopia di un documento d’identità;
- se deve essere consegnata ad un privato cittadino, la fotocopia del documento d’identità può essere omessa. In quest'ultimo caso, la copia dell’Ace, integrata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta dal Soggetto certificatore, non possiede la stessa “forza” legale di un ACE originale o di una copia cartacea dichiarata conforme da un pubblico ufficiale autorizzato, poiché resta aperta la possibilità di un eventuale disconoscimento secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. Tuttavia, si ritiene che abbia un valore probatorio maggiore rispetto alla copia semplice dell’ACE e che possa essere prodotta per tutte le ipotesi in cui risulti necessario disporre di una versione cartacea dell’ACE con valenza “rinforzata” rispetto alla copia semplice (p.e. nel caso in cui il proprietario dell’immobile debba consegnare l’ACE al conduttore dello stesso ai sensi del punto 9.2, lettera “g” della DGR VIII/8745 e s.m.i.).”.