La circolare del Ministero del Lavoro n. prot. 300/A/1319/13/101/20/21/7
del 14/02/2013, preso atto della norma introdotta dall’art. 22 D.L. 179
(convertito in Legge 221 del 17/12/2012) di esclusione del rinnovo tacito delle polizze assicurative, ha disposto che le imprese di assicurazione devono avvisare
il cliente della scadenza del contratto, con preavviso di 30 giorni e mantenere
operante la copertura assicurativa fino al quindicesimo giorno successivo alla
scadenza del contratto stesso. In attesa di sottoscrivere altro contratto,
l’assicurato può esibire certificato e contrassegno scaduti.
Altra circolare
del Ministero del Lavoro n. 300/A/3885/13/101/20/21/7 del 15/05/ 2013,
emanata a seguito di parere IVASS, ha chiarito la questione della
decorrenza dell’assicurazione civile per la responsabilità civile verso terzi
derivante dalla circolazione su strada di veicoli a motore, filoveicoli e
rimorchi.
In pratica, le imprese assicurative possono stabilire momenti diversi di decorrenza della copertura assicurativa, anticipati, rispetto alle ore 24 del giorno di pagamento del premio. Se nel contratto di assicurazione non viene specificata l’ora di decorrenza della validità dell’assicurazione è stabilito che questa ha inizio dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, caso contrario ha validità la data stabilita in contratto.
