CHE COS'È?
Polizza assicurativa: definizione
Il contratto di assicurazione è un accordo stipulato tra due parti, disciplinato dall'articolo 1882 del codice civile. L'assicuratore è la parte rappresentata dalla compagnia assicurativa con la quale si stipula la polizza e l'altra parte è rappresentata dall'assicurato che, mediante il versamento di un pagamento annuo, premio periodico (annuo o mensile), viene tutelato da rischi e danni precisi.
I contratti di assicurazione si suddividono principalmente in due grandi categorie, ramo danni e ramo vita.
Nel ramo danni i contratti prevedono che l’assicurazione è tenuta al risarcimento di eventuali danni subiti dall’assicurato e contemplati in polizza. Nel ramo vita i contratti prevedono un versamento di quanto pattuito in caso di morte o di sopravvivenza dell’assicurato alla data prestabilita. Ovviamente è possibile che la polizza indichi anche un beneficiario, cioè una persona fisica o giuridica destinataria della prestazione cui si obbliga l'assicuratore.
Dott. Claudio Griziotti
Claudio Griziotti Consulente Finanziario
I contratti di assicurazione si suddividono principalmente in due grandi categorie, ramo danni e ramo vita.
Nel ramo danni i contratti prevedono che l’assicurazione è tenuta al risarcimento di eventuali danni subiti dall’assicurato e contemplati in polizza. Nel ramo vita i contratti prevedono un versamento di quanto pattuito in caso di morte o di sopravvivenza dell’assicurato alla data prestabilita. Ovviamente è possibile che la polizza indichi anche un beneficiario, cioè una persona fisica o giuridica destinataria della prestazione cui si obbliga l'assicuratore.
Dott. Claudio Griziotti
Claudio Griziotti Consulente Finanziario
COME SI FA
Nell'ambito delle garanzie del ramo danni si distinguono:
Le polizze vita si distinguono principalmente in caso morte e in caso vita:
L'assicurazione di rendita costante certa per un preciso numero di anni impegna l'assicuratore a corrispondere la rendita per 5 o 10 anni. Tale rendita diventa vitalizia se il beneficiario è ancora vivo e vegeto dopo tale periodo. Con la rendita reversibile è possibile, nel caso il beneficiario passi a miglior vita, trasferire la prestazione a una diversa persona specificata sul contratto, a volte con una riduzione rispetto alla prestazione iniziale. La rendita vitalizia costante è molto semplice: dopo un anno dal versamento del premio la società di assicurazioni dovrà corrispondere una rendita al beneficiario fintanto che egli resti in vita.
- garanzie di rischio diretto, in cui viene assicurato un bene contro un certo evento, al cui verificarsi si ha diritto all'indennizzo;
- garanzie di responsabilità civile, in cui l’assicurazione si obbliga a risarcire a terzi qualora l’assicurato sia costretto a risarcire a terzi in seguito di un atto illecito colposo compiuto dall’assicurato nell'esercizio di una specifica attività dichiarata in polizza.
Le polizze vita si distinguono principalmente in caso morte e in caso vita:
- nelle polizze caso morte l'impresa assicura il pagamento di un capitale ai beneficiari indicati in polizza a seguito della morte dell'assicurato se questa si verifica nel periodo di validità del contratto che può essere annuale o poliennale.
- nelle polizze caso vita si viene incontro alle necessità di chi desidera affrontare il problema del proprio futuro economico, precostituendosi un reddito o una disponibilità di denaro che possa integrare le entrate future.
L'assicurazione di rendita costante certa per un preciso numero di anni impegna l'assicuratore a corrispondere la rendita per 5 o 10 anni. Tale rendita diventa vitalizia se il beneficiario è ancora vivo e vegeto dopo tale periodo. Con la rendita reversibile è possibile, nel caso il beneficiario passi a miglior vita, trasferire la prestazione a una diversa persona specificata sul contratto, a volte con una riduzione rispetto alla prestazione iniziale. La rendita vitalizia costante è molto semplice: dopo un anno dal versamento del premio la società di assicurazioni dovrà corrispondere una rendita al beneficiario fintanto che egli resti in vita.
CHI
L’attività assicurativa può essere esercitata solo da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni. Per l’esercizio dell’attività è necessaria un’autorizzazione che viene rilasciata dall’ ISVAP, l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni.
Ovviamente bisogna rivolgersi ad una compagnia assicurativa o a un intermediario autorizzato.