La figura dell’Amministrazione di sostegno è disciplinata
dalla Legge 6/2004, che ha introdotto nel Codice Civile, Libro I, Titolo XII
apposita rubrica chiamata “Delle misure di protezione delle persone prive in
tutto o in parte di autonomia”.
Scopo della legge è quello di creare un
supporto a chiunque, per effetto di un’infermità o menomazione fisica o
psichica, anche parziale o temporanea, abbia difficoltà nella gestione dei
propri interessi nella vita quotidiana.
L’Amministratore di sostegno viene
nominato dal Giudice tutelare. L’art. 406 c.c. prevede che il ricorso per
l’istituzione dell’Amministratore di sostegno può essere proposto dallo stesso
soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, o da uno dei
soggetti indicati nell’articolo 417 c.c. (coniuge, persona stabilmente
convivente, parenti entro il 4°, affini entro il 2°, tutore, curatore, pubblico
ministero) anche personalmente, senza l’assistenza di un avvocato.
Il Giudice
adito emetterà un decreto con il quale, con esclusivo riguardo alla cura ed
agli interessi del beneficiario, provvederà a nominare amministratore qualcuno,
proveniente dalla famiglia del beneficiario o dal volontariato, specificando
quali sono le operazioni che egli potrà compiere in nome e per conto
dell’interessato, con l’indicazione dell’inizio e della fine dell’incarico.
L’Amministratore di sostegno è titolare di rapporti giuridici (infatti agisce
in nome e per conto dell’amministrato) dai quali scaturiscono responsabilità e
conseguenze.
E’ chiaro che questa figura si trova a correre dei rischi, che
spaziano dalla semplice responsabilità civile verso terzi a responsabilità più
importanti che possono derivare da vertenze contrattuali civili e penali.
Per questo motivo, alcune compagnie di assicurazione, attive sul fronte del rischio professionale, offrono coperture che tutelano l’Amministratore nel suo operato, limitatamente allo svolgimento dei compiti di assistenza e rappresentanza stabiliti nel decreto di nomina del giudice tutelare e di quelli che eventualmente dovranno intervenire secondo le esigenze del beneficiario. Generalmente si tratta di coperture per assistenza nel campo della responsabilità civile, extracontrattuale, penale. In genere i massimali offerti si aggirano tra i 20.000,00.= euro per sinistro e i 50.000,00.= euro per sinistro.
