
Le commissioni di massimo scoperto sono nate per
compensare la banca dall’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare
l’utilizzo di un fido pattuito.
Esse sono diventate una spesa aggiuntiva del
correntista applicata in termini percentuali sulla massima esposizione
debitoria (c.d. “massimo scoperto”).
Sono regolamentate dagli artt.27 bis d.l.
1/2012 e dal nuovo art. 117 bis Tub. La giurisprudenza si è occupata del tema
del computo o meno delle commissioni di massimo scoperto ai fini della
violazione della legge antiusura; la Cassazione Sez. Penale (sent. n.12028 e
n.28743/2010) ha statuito che nella determinazione del tasso usurario deve
tenersi conto della commissione di massimo scoperto.
Tale interpretazione è
avvalorata anche dal d.l. 185/2008, convertito in legge, che ha considerato gli
interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole che
prevedono una remunerazione dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione
dei fondi da parte dei clienti rilevanti ai fini dell’applicazione della fattispecie usuraria, nonché dal nuovo art. 117 bis Tub.
Il correntista, previa predisposizione di relazione tecnica di parte, può chiedere attraverso la consulenza tecnica preventiva (art. 696 bis c.p.c..) al Presidente del Tribunale di nominare un consulente tecnico che verifichi l’usurarietà dei tassi bancari: la relazione, nel caso in cui venga accertata l’usura, potrà essere utilizzata al fine di instaurare una causa civile per ottenere la restituzione degli interessi illegittimamente incassati dalla banca.