In senso generale, non pare necessario evidenziare come tutta la segnaletica stradale verticale debba rispettare due criteri essenziali: l’avvistamento e il
posizionamento.
La distanza d'avvistamento, in particolare, deve servire per
riconoscere il cartello come tale, deve consentirne la lettura e quindi garantire
che possa venirne attuato il comportamento o la scelta conseguente. È allora indispensabile garantire questa distanza: non si
può infatti pretendere che l’utente della strada rispetti segnali che vede e/o
riesce a decifrare all'ultimo momento. Nel momento in cui
si confeziona un segnale d’indicazione, e in particolare un preavviso, si deve
fare un'operazione progettuale specifica, poiché per avere un cartello
leggibile occorre inserire solo le poche iscrizioni indispensabili. In questo caso la
leggibilità è infatti legata proprio alle iscrizioni, perché un conto è vedere
in distanza un simbolo convenzionale che si comprende in un attimo, altro conto
è leggere le iscrizioni, specie poi se queste sono numerose e vanno oltre le
informazioni essenziali. È perciò opportuno disporre di un cartello con poche
scritte, di dimensioni appropriate e con una dislocazione tale da facilitarne
la lettura. In particolare, con riferimento agli autovelox, per il corrispondente segnale
d'indicazione la distanza d'avvistamento è correlata alla possibilità di
leggerlo appunto alla velocità locale predominante sulla strada. La norma che
prevede la segnalazione è contenuta nel comma 6° bis dell’art.142 del codice
della strada, introdotto dal decreto Bianchi del 2007, poi convertito con la
legge 2/10/2007 n.160, che recita: le postazioni di controllo
sulla rete stradale per il rilevamento di velocità devono essere preventivamente
segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi
di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento
d’esecuzione del presente codice. Le
modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto col Ministro dell’interno. Il decreto
richiamato da quest’ultima disposizione di legge è stato emanato in data 15
agosto 2007 e pubblicato sulla G.U. n.195 del 23 agosto 2007. La
distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della
velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in
particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di
effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione
del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro chilometri.
