
Se non si dichiara il nome del conducente in seguito ad un’infrazione al Codice della strada non si ha decurtazione dei punti della patente del proprietario dell’auto.
Questo è quanto ha deciso la Corte di cassazione a sezioni unite con sentenza 16276 del 12 luglio 2010. La suprema corte ha seguito una decisione della Corte costituzionale, precisamente la n. 27 del 2005, in cui è stata dichiarata l’illegittimità delle norme del Codice della strada relative all’obbligo di dichiarazione del conducente entro trenta giorni dall’infrazione.
Resta obbligatorio comunque il pagamento di una sanzione per omessa comunicazione dei dati identificativi del conducente. Per il proprietario scatterà in questo caso una contravvenzione da un minimo di 263 euro fino ad un massimo di 1.050 euro, ma non perderà i punti sulla patente.
a cura della Redazione
15/07/2010