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Recesso ad effetto immediato per le società di capitali

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di Avv. Marco Agami del 17/07/2012
Recesso ad effetto immediato per le società di capitali
In tema di recesso dalle società di capitali, il codice civile prevede in quali casi un socio ha il potere di sciogliersi dal vincolo sociale e le modalità attraverso le quali il recesso può essere esercitato (v. artt. 2437 e 2437-bis cod. civ. per le società per azioni e art. 2473 cod. civ. per le società a responsabilità limitata).
In particolare, le cause di recesso possono essere sancite direttamente dalla legge oppure contenute nell’atto costitutivo della società (soltanto nel caso di società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e delle società a responsabilità limitata).
Il diritto di recesso viene esercitato mediante una dichiarazione unilaterale che produce i suoi effetti nel momento in cui viene ricevuta dalla società: nelle s.p.a. a mezzo raccomandata spedita entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima; nelle s.r.l. con le modalità stabilite dall’atto costitutivo.
L’effetto principale della comunicazione di recesso, il solo espressamente indicato dalla legge, è il diritto per il socio recedente di ottenere la liquidazione della sua quota di capitale, che può avvenire mediante acquisto della sua quota da parte degli altri soci, l’utilizzo di utili o riserve disponibili, o la riduzione del capitale sociale in proporzione alla quota del recedente.
Nulla è previsto, invece, riguardo al momento in cui vengono a cessare in capo al recedente i diritti derivanti dalla sua qualità di socio, quali il diritto di voto in assemblea ed il diritto agli utili.
Secondo una prima tesi, che riconosce al diritto di recesso la natura di diritto potestativo, la dichiarazione di recesso produce l’effetto immediato di scioglimento del rapporto sociale.
Un secondo orientamento, maggiormente sostenuto dalla dottrina, afferma al contrario che il rapporto sociale venga ad esaurimento solo all’atto della liquidazione della quota, mentre la comunicazione di recesso comporti solo un diritto del recedente di ottenere l’estromissione dalla società, eventualmente con sospensione, fino a quel momento, del rapporto sociale.
La giurisprudenza manifesta la medesima oscillazione della dottrina tra l’uno e l’altro orientamento.

Di recente, è intervenuto sul tema lo studio n. 188-2011/I del 1° marzo 2012 della Commissione studi d’impresa del Consiglio Nazionale del Notariato, che propende per la soluzione dell’efficacia immediata del recesso al momento della dichiarazione del recedente, sulla base di elementi sia logici che letterali.
In sostanza, detto studio afferma che: la legge, quando ha voluto prevedere un recesso ad efficacia differita, lo ha stabilito espressamente; l’efficacia immediata del recesso non impedisce, comunque, di revocare la delibera che ne ha dato origine, bloccando così l’uscita del recedente ai sensi degli ultimi commi degli artt. 2437-bis e 2473 cod. civ.; infine, la sospensione dei diritti sociali, sino all’effettiva liquidazione della quota del recedente, comporta la permanenza nella compagine sociale di un soggetto interessato solo alla liquidazione della quota, non tanto all’attività sociale, e dotato di poteri non del tutto chiari, con rischio, potenzialmente anche grave, per la società stessa.

Avv. Marco Agami Ceccon & Associati - Padova

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