Certificato di compatibilità paesaggistica: definizione
Il certificato di compatibilità paesaggistica può essere rilasciato solo: per l'uso di materiali differenti da quelli previsti dall'autorizzazione paesaggistica; per i lavori che, pur essendo stati realizzati senza autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, non determinano un aumento delle superfici realizzate in maniera legittima; per i lavori che, pur essendo stati realizzati senza autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, non creano volumi o superfici utili; solo per i lavori che possono essere configurati come interventi di manutenzione straordinaria o di manutenzione ordinaria secondo quanto previsto dal Dpr n. 380 del 6 giugno del 2001 all'articolo 3.
Come si ottiene il certificato di compatibilità paesaggistica?
La procedura per l'accertamento, facendo riferimento al comma 5 dell'articolo 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, impone che l'autorità competente, procedendo di ufficio in seguito a una segnalazione o dopo un'istanza specifica da parte del richiedente, si determini entro sei mesi una volta acquisito il parere vincolante della Soprintendenza (ma è necessario anche il parere della Commissione Paesaggio). Nel caso in cui l'accertamento non sia favorevole, viene applicata la rimessione in pristino, mentre nel caso in cui l'accertamento sia favorevole viene applicata una sanzione che corrisponde all'importo maggiore tra il profitto ottenuto e il danno provocato: in tal caso la perizia di stima viene effettuata dall'ente titolare della funziona paesaggistica.
Cosa prevede il procedimento sanzionatorio?
L'articolo 146, comma 4, del D. Lgs. 42 del 2004 (il cosiddetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) ha introdotto il divieto di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria dopo la realizzazione di interventi di trasformazione di aree o di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, a prescindere dal fatto che tali interventi siano parziali o completi. Questo divieto riguarda anche la certificazione di assenza di danno ambientale, dal momento che sotto il profilo sostanziale esso può essere considerato un atto equivalente all'autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Ciò vuol dire che dopo l'entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio non è più possibile rilasciare certificazioni di danno ambientale o autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria da intendersi come atti finali di un procedimento sanzionatorio. Devono, invece, essere applicate le sanzioni amministrative indicate dall'articolo 167 del decreto legislativo per tutte le opere portate a termine in difformità o in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, escluse quelle indicate in precedenza.
L'autorità competente, cioè quella che rilascia l'autorizzazione paesaggistica.