Compatibilità paesaggistica: definizione
La compatibilità paesaggistica è disciplinata dal Codice
dei beni culturali e del paesaggio, che all'articolo 146 stabilisce che i
detentori, i possessori e i proprietari di aree o di immobili di interesse
paesaggistico protetti dalla legge non hanno il permesso di distruggerli né di
apportare delle variazioni tali da compromettere i valori paesaggistici che
devono essere tutelati. Nel caso in cui debbano essere eseguiti degli interventi
in zone tutelate dal punto di vista paesaggistico, pertanto, è indispensabile
sottoporre i progetti delle opere agli enti competenti, che nella maggior parte
dei casi sono i Comuni e che, comunque, sono delegati dalla
Regione, in modo tale che venga accertata la compatibilità paesaggistica e
possa essere rilasciata l'autorizzazione del caso. Sono i Comuni, insomma, gli
interlocutori dei soggetti che propongono i progetti, ed è a loro che fa capo
il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Che cos'è l'autorizzazione paesaggistica?
L'autorizzazione paesaggistica non è altro che un atto
autonomo fondamentale per ottenere il permesso di costruire, che legittima i
vari interventi urbanistici ed edilizi. L'autorizzazione, a meno di casi eccezionali,
non può essere concessa in sanatoria una volta che gli interventi sono stati
realizzati, anche se solo in misura parziale. L'efficacia dell'autorizzazione
ha una durata di cinque anni: trascorso tale termine, è
necessario sottoporre l'esecuzione dei lavori a nuova autorizzazione. Nel caso
in cui i lavori comincino durante i cinque anni di validità
dell'autorizzazione, è indispensabile che siano portati a termine non più tardi
dell'anno successivo rispetto alla scadenza del quinquennio.
1. Come funziona l'autorizzazione che sancisce la compatibilità paesaggistica di un'opera?
L'amministrazione competente, che in genere è quella comunale, dopo avere
ricevuto la domanda di autorizzazione e avere valutato il progetto delle opere
si occupa dell'esecuzione delle verifiche e degli accertamenti
del caso, anche usufruendo del parere della commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio locale. In seguito, l'amministrazione trasmette,
entro e non oltre i quaranta giorni successivi alla data di ricezione della
domanda, la proposta di autorizzazione paesaggistica alla soprintendenza
competente, con tanto di elaborati tecnici; nel frattempo, al soggetto
interessato viene data comunicazione del procedimento.
2. Qual è il compito della soprintendenza?
Alla soprintendenza spetta accertare che la documentazione fornita sia in
linea con le prescrizioni del DPCM 12/12/2005 e che sia completa: se dovesse
reputare insufficiente l'insieme dei documenti trasmessi, può sospendere i
termini del procedimento per richiedere delle integrazioni. Il parere di
competenza viene comunicato dal soprintendente entro quarantacinque
giorni dalla data in cui la proposta è stata ricevuta: scaduto il
termine, se non viene espresso alcun parere si indice una conferenza dei
servizi aggiungendo altri quindici giorni ai termini del procedimento. Va
ricordato che il parere del soprintendente può includere delle prescrizioni, ma
soprattutto che si tratta di un parere vincolante fino a quando gli strumenti
urbanistici comunali non vengono adeguati al piano paesaggistico.
L'amministrazione procedente, infine, rilascia entro venti giorni dalla
ricezione del parere della soprintendenza l'autorizzazione per i lavori, che è
subito effettiva. Se, invece, la soprintendenza trasmette parere negativo, agli
interessati viene comunicato il preavviso di provvedimento negativo.
3. Cos'è l'autorizzazione paesaggistica semplificata?
L'autorizzazione paesaggistica semplificata è una procedura
alternativa rispetto all'autorizzazione paesaggistica ordinaria: entra in gioco
per alcuni interventi di lieve entità che presuppongono una variazione
dell'aspetto esteriore degli immobili o dei luoghi. Il parere della
soprintendenza deve essere fornito entro i venticinque giorni successivi alla
ricezione dell'istanza.