Compatibilità paesaggistica: definizione
La compatibilità paesaggistica è disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che all'articolo 146 stabilisce che i detentori, i possessori e i proprietari di aree o di immobili di interesse paesaggistico protetti dalla legge non hanno il permesso di distruggerli né di apportare delle variazioni tali da compromettere i valori paesaggistici che devono essere tutelati. Nel caso in cui debbano essere eseguiti degli interventi in zone tutelate dal punto di vista paesaggistico, pertanto, è indispensabile sottoporre i progetti delle opere agli enti competenti, che nella maggior parte dei casi sono i Comuni e che, comunque, sono delegati dalla Regione, in modo tale che venga accertata la compatibilità paesaggistica e possa essere rilasciata l'autorizzazione del caso. Sono i Comuni, insomma, gli interlocutori dei soggetti che propongono i progetti, ed è a loro che fa capo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Che cos'è l'autorizzazione paesaggistica?
L'autorizzazione paesaggistica non è altro che un atto autonomo fondamentale per ottenere il permesso di costruire, che legittima i vari interventi urbanistici ed edilizi. L'autorizzazione, a meno di casi eccezionali, non può essere concessa in sanatoria una volta che gli interventi sono stati realizzati, anche se solo in misura parziale. L'efficacia dell'autorizzazione ha una durata di cinque anni: trascorso tale termine, è necessario sottoporre l'esecuzione dei lavori a nuova autorizzazione. Nel caso in cui i lavori comincino durante i cinque anni di validità dell'autorizzazione, è indispensabile che siano portati a termine non più tardi dell'anno successivo rispetto alla scadenza del quinquennio.
L'amministrazione competente: di solito, i Comuni.