Scia - Segnalazione Certificata di Inizio Attività: definizione
La norma richiede espressamente che alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività siano allegate, tra l'altro, le attestazioni di tecnici abilitati, con gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche successive di competenza da parte dell'Amministrazione. Ai sensi del comma 4 ter dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010, le espressioni “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “Dichiarazione di Inizio Attività” e “DIA”, “ovunque ricorrano anche come parte di un’espressione più ampia”, sia nelle normative statali che in quelle regionali.
Arch. Giovanna D'Attardi
Ordine degli Architetti di Palermo
BioSpazio Architetti
L'Amministrazione competente esamina la SCIA e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Ove è possibile l'interessato provvede a conformare alla normativa vigente la stessa attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, all'Amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
20/04/2012 22:29:54
Buona in generale come concept!
Ma se ci metteste un elenco documenti minimi e qualche mod da scaricare....
Sto sito sarebbe na figata!!!!