Rissa: definizione
La rissa è un reato di pericolo. In particolare trattasi di pericolo astratto: la condotta di rissa si verifica in quei comportamenti che sulla base di leggi di esperienza sono fonte di pericolo per uno o più beni giuridici. Infatti ciò che è necessario e sufficiente perché il reato di rissa si configuri è la “partecipazione ad una rissa”, risultando irrilevante che da questa sia scaturito o venga accertato concretamente l’effettiva messa in pericolo della vita o della incolumità di una o più persone.
L’elemento caratterizzante del reato di rissa (il cosiddetto dolo soggettivo) è il reciproco intento a recare offesa agli avversari, di tal che, mancando detto elemento, come per esempio, potrebbe avvenire nel caso in cui uno dei gruppi antagonisti si limita soltanto ad una difesa passiva, il reato di rissa non si configura né per chi agisce né per chi pone in essere la difesa. Il bene giuridico tutelato è l’incolumità personale che è messa in pericolo, ipotesi prevista nel primo comma dell’articolo 588 codice penale, o lesa, ipotesi prevista nel secondo comma, da una contesa tra più persone.
Altro elemento caratterizzante del reato de quo è il numero dei partecipanti che deve essere necessariamente superiore a tre persone.
Avv. Fabio Sculli
Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria
Andreano Studio Legale S.t.P.
Il reato di rissa è procedibile d’ufficio, è consentito, per le ipotesi previste nel secondo comma, sia l’arresto (facoltativo) che l’applicazione di misure cautelari.
Occorre precisare alcune peculiarità che tale reato ha dal punto di vista delle applicazioni delle cause di non punibilità, delle attenuanti e delle aggravanti.
Infatti, al reato di cui all’articolo 588 codice penale non è in alcun modo applicabile la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che per la configurazione dello stesso è necessario che i corrissanti siano animati dall’intento reciproco di offendersi, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessaria.
Viceversa è discussa in giurisprudenza l’applicazione dell’attenuante della provocazione al reato di rissa, la Corte di Cassazione ha sancito che al pari della legittima difesa tale attenuate non è applicabile al reato, per le medesime motivazione che escludono l’esimente della legittima difesa, ma questa viene riconosciuta nel caso in cui l’azione offensiva di uno dei gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata da una tracondante pretesa eticamente e giuridicamente illecita o da gravissima offesa proveniente esclusivamente dall’altro gruppo.
In riferimento alle aggravanti, qualora dalla rissa derivino lesioni, ovvero la morte di una o più persone, non si ha un titolo autonomo di reato diversamente punito, ma un’ipotesi aggravata dello stesso reato, onde è possibile il giudizio di comparazione tra circostanze ex articolo 69 codice penale.
Se dal reato di rissa dovessero scaturire reati più gravi, si potrebbe verificare la fattispecie del concorso di persone nel reato. Il semplice fatto di aver partecipato ad essa, non postula di per se il concorso nei delitti più gravi commessi da uno o da ciascuno dei corrissanti, essendo necessario dimostrare che anche gli altri abbiano consapevolmente concorso, materialmente o moralmente nei crimini autonomamente commessi.
Se si è sottoposti ad indagine per il reato di rissa è necessario nominare un avvocato penalista di fiducia per verificare la fondatezza dell’accusa, gli elementi raccolti a carico e scegliere la miglior strategia difensiva possibile, magari svolgendo indagini difensive. Sarà utile verificare, con il supporto del Legale, se effettivamente il fatto di cui si è accusati possa rientrare nella descrizione fatta dal codice penale e sia quindi qualificabile come reato. Se mancano degli elementi, formali o sostanziali, infatti, il reato potrebbe non sussistere.

23/02/2012 19:08:07
TUTTO MOLTO CHIARO ED ESPLICITO. SI PARLA NEL DETTAGLIO DEL REATO DI RISSA E DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO CAGIONARLO O NO.
SPIEGAZIONE MOLTO DIRETTA DI FACILE APPRENDIMENTO.
COMPLIMENTI!
GANDOLFO