Astensione e ricusazione del perito: definizione
L'astensione e la
ricusazione del perito sono eventualità normate dall'articolo
223 del codice di procedura penale, che stabilisce che il perito è tenuto a
dichiarare l'esistenza di un motivo di astensione tutte le volte che ce n'è uno
e che le parti hanno la possibilità di ricusare i periti. Sia la dichiarazione
di ricusazione che la dichiarazione di astensione possono essere presentate
fino al momento in cui le formalità di conferimento dell'incarico non si sono
concluse, e prima che il perito abbia fornito il proprio parere se ci sono dei
motivi che sono stati conosciuti in seguito. Tocca al giudice da cui
la perizia è stata disposta decidere, con ordinanza, sulla dichiarazione di
ricusazione o di astensione.
1. Qual è la ratio legis?
Lo scopo della disposizione di astensione e
ricusazione del perito è quello di garantire che
i periti scelti siano il più possibile competenti dal punto di vista tecnico e scientifico, ma anche di assicurare l'efficienza di
questo mezzo di prova fondamentale.
2. L'incarico di perito può essere attribuito a un soggetto che sia già stato nominato consulente tecnico nell'ambito del medesimo procedimento?
No,
questa eventualità è esclusa dall'articolo 222 del codice di procedura
penale. Diverso è, invece, il caso di chi è
stato già nominato perito nel corso dello stesso procedimento e che riceve di
nuovo l'incarico ma da un giudice differente.
3. Quali sono i tempi da rispettare per la presentazione della dichiarazione di ricusazione del perito?
Come è stato specificato dalla sentenza n. 6714 del 2015
della Cassazione, perché il perito possa essere ricusato in maniera tempestiva
è necessario che la dichiarazione intervenga prima rispetto al parere
manifestato tramite il deposito della relazione peritale.
Occorre impedire, infatti, che il parere che viene espresso dal perito possa in
qualche modo influenzare la dichiarazione di ricusazione.
4. La ricusazione di un perito può riguardare anche l'attività di trascrizione delle intercettazioni?
No, questa attività non c'entra niente con l'incompatibilità alla
prestazione dell'ufficio di perito.
5. Che cos'è una perizia?
Nell'ambito di un processo civile,
la perizia rappresenta un'allegazione difensiva a contenuto tecnico; il giudice
del merito non deve esprimere le ragioni del proprio dissenso rispetto alle
osservazioni che sono riportate nella perizia nel caso in cui abbia
considerazioni non compatibili con quelle osservazioni alla base del proprio
convincimento. In pratica, il giudice ha la possibilità di fondare su una
perizia la propria decisione, ma in una circostanza del genere è tenuto a
riportare, all'interno del provvedimento conclusivo, i motivi per cui la stessa
è stata considerata convincente e attendibile. Nell'ambito di un processo penale,
invece, la perizia rappresenta un mezzo di prova che, su istanza di parte o di
ufficio, viene disposto dal giudice: essa si rende necessaria nelle circostanze
in cui vi sia la necessità di acquisire dei dati o di effettuare delle indagini
per cui c'è bisogno di competenze scientifiche, tecniche o artistiche ben
precise. Sia le parti private che il pubblico ministero, una volta che la
perizia è stata disposta, possono nominare dei propri consulenti tecnici, il
cui numero deve essere uguale o inferiore, per ogni parte, al numero dei
periti. I consulenti tecnici, comunque, possono essere nominati anche senza
perizia.