Incapacità e incompatibilità del perito: definizione
L'articolo
222 del Codice di Procedura Penale affronta il caso dell'incapacità e dell'incompatibilità
del perito, stabilendo che, a pena di nullità, non possono svolgere il
ruolo di perito coloro che sono stati nominati consulenti tecnici in un
procedimento connesso o nello stesso procedimento, coloro che sono stati
sottoposti a misure di prevenzione o a misure di sicurezza personali, i soggetti
minorenni, coloro che sono chiamati a prestare ufficio di interprete o di
testimone, coloro che non possono essere assunti come testimoni, coloro che
sono inabilitati, coloro che hanno la facoltà di astenersi dal testimoniare,
coloro che sono affetti da infermità mentale, coloro che sono stati sospesi o
interdetti dall'esercizio di un'arte o di una professione e coloro che sono
stati interdetti dai pubblici uffici, anche se solo in maniera temporanea.
Qual è la ratio legis?
Lo scopo
della disposizione in esame è quella di garantire l'efficienza delle perizie,
da considerare un mezzo di prova fondamentale, e di assicurare che i periti
chiamati in causa dispongano della massima competenza sia dal punto di vista
scientifico che dal punto di vista tecnico.
1. Quali sono gli accorgimenti da rispettare nel caso di un perito nominato da due giudici differenti nello stesso processo?
Per
rispondere a tale interrogativo può essere utile fare riferimento alla sentenza
n. 43797 del 2012 della Corte di Cassazione, relativa al caso di un processo in
cui, in seguito a un cambiamento della composizione del collegio giudicante,
c'era stato bisogno di rinnovare una perizia che pure era già stata ordinata ed
eseguita in omaggio al principio dell'immutabilità del giudice. Ebbene, la
sentenza in questione precisa che l'articolo 222 del Codice di Procedura Penale
stabilisce che l'incarico di perito non possa essere attribuito a una persona
che sia già stata nominata consulente in un procedimento connesso o anche nello
stesso procedimento, ma non vieta che possa essere nominato perito un
individuo che si veda assegnare di nuovo l'incarico da parte di un giudice
differente dopo essere già stato perito all'interno dello stesso procedimento.
2. Come ci si regola nel caso di trascrizioni di intercettazioni?
La sentenza
n. 38413 del 2003 della Corte di Cassazione precisa che non esiste alcuna incompatibilità
tra il ruolo di interprete che deve tradurre le conversazioni avvenute in una
lingua straniera e il ruolo di perito con il compito di trascrivere le
conversazioni stesse, dal momento che la separazione di attività eseguite dalla
stessa persona in questo caso non avrebbe molto senso. D'altro canto, un'altra
sentenza della Corte di Cassazione, la n. 12165 del 2002, indica che
l'incompatibilità per la prestazione dell'ufficio di perito non riguarda
l'attività di trascrizione delle intercettazioni.
3. Come si diventa periti e consulenti tecnici d'ufficio del giudice?
In ogni
tribunale è presente l'albo dei CTU, cioè i consulenti tecnici d'ufficio del
giudice, a cui i giudici possono fare riferimento nel caso in cui abbiano
bisogno di valutazioni, stime e consulenze necessarie per il giudizio. I
consulenti disponibili a essere nominati periti hanno competenze tecniche e
professionali specifiche, ma non possono esercitare in alcun caso un'attività
decisoria, appannaggio dei giudici. Tocca al presidente del tribunale
tenere l'albo e presiedere il comitato che delibera le decisioni che riguardano
l'ammissione allo stesso: del comitato fa parte anche un rappresentante
dell'ordine professionale o, in assenza di albi, della Camera di
Commercio.