Nomina del perito: definizione
La nomina del perito è disciplinata dal dispositivo dell'articolo 221 del codice di procedura penale, che stabilisce che tale figura deve essere individuata e nominata dal giudice, il quale sceglie il perito tra i soggetti che dispongono di una competenza specifica nella disciplina di riferimento o tra gli iscritti negli albi dedicati. Nel momento in cui una perizia viene dichiarata nulla, è compito del giudice fare in modo che venga affidato il nuovo incarico a un altro perito. L'espletamento della perizia può essere assegnato a più di una persona nel momento in cui le valutazioni e le indagini presuppongono competenze differenti in discipline diverse o risultano decisamente complesse. L'ufficio di perito è obbligatorio: ciò vuol dire che il perito non può rifiutarsi di prestarlo, a meno che non vi siano cause di incompatibilità o di incapacità.
Come si sceglie un perito?
Per la nomina del perito, il giudice è tenuto a fare riferimento all'albo dei periti che è istituito presso ciascun tribunale: tale albo è distinto in categorie, in modo tale che sia possibile individuare gli esperti in contabilità, quelli in psichiatria, quelli in medicina legale, quelli in infortunistica della circolazione stradale e del traffico, quelli in ingegneria e specialità relative, quelli in chimica, quelli in balistica e quelli in comparazione e analisi della grafia. Spetta al presidente del tribunale tenere l'albo dei periti, il quale è costituito da un comitato a capo del quale c'è lo stesso presidente e comprende il presidente del consiglio dell'ordine forense, il procuratore della Repubblica del tribunale di riferimento e il presidente del collegio o dell'ordine della categoria di esperti.
Quali sono gli aspetti che devono essere tenuti in considerazione per valutare i risultati di una perizia?
Per la valutazione dei risultati di una consulenza tecnica o di una perizia, è necessario che il giudice accerti, prima di tutto, la validità scientifica dei metodi di indagine e dei criteri che sono stati impiegati nel caso in cui essi risultino sperimentali e nuovi e, di conseguenza, non vagliati in precedenza dal confronto critico tra esperti del settore.
Il giudice del processo.