Condominio lucernari: definizione
I lucernari sono delle strutture di copertura che hanno lo scopo di dare aria e luce agli ambienti sottostanti attraverso le vetrate che caratterizzano le loro superfici: vetrate che, a seconda dei casi, possono essere apribili (almeno in parte) o fisse. Nel Codice Civile i lucernari non sono menzionati nelle norme che riguardano il condominio: va detto, comunque, che la norma che include la lista delle parti comuni, vale a dire l'articolo 1117 del Codice Civile, ha valore esemplificativo ma non tassativo per quel che concerne i beni che devono essere considerati in condominio. Il fatto che non vengano citati i lucernari, dunque, non è problematico: un bene può essere ritenuto condominiale anche se non fa parte dell'elencazione. I lucernari, di conseguenza, possono essere considerati condominiali nel caso in cui diano luce a una parte comune; viceversa, devono essere considerati di proprietà esclusiva nel caso in cui siano a servizio di una mansarda, di una soffitta o di un'altra unità immobiliare che è di proprietà esclusiva.
Come devono essere ripartite le spese per i lucernari?
Le spese per i lucernari e per gli interventi di manutenzione che li riguardano devono essere ripartiti tra tutti i condomini solo nell'eventualità in cui si tratti di beni comuni; in caso contrario vanno pagate unicamente dal diretto interessato, a cui spetta anche il compito di ordinare l'intervento, in quanto l'amministratore non ha, in merito, alcun potere, a meno che non venga autorizzato espressamente dal proprietario. Se si è in presenza di un lucernario condominiale, bisogna ripartire la spesa per la riparazione seguendo le tabelle millesimali di proprietà, poiché il lucernario fa parte del tetto.
L'amministratore di condominio.
