Agibilità fabbricati: definizione
L’agibilità di un fabbricato è l’idoneità dello stesso (inteso anche come singola unità immobiliare) ad essere utilizzato per le funzioni e le destinazioni per le quali è stato costruito. Ciò si verifica quando il fabbricato rispetta tutte le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, sia strutturali che impiantistiche, previste dalle vigenti normative di settore.
L’agibilità di un fabbricato deve essere accertata in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni e sopraelevazioni o in caso di interventi edilizi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico del fabbricato e viene attestata dal rilascio del certificato di agibilità da parte degli uffici tecnici comunali.
L’agibilità di un fabbricato deve essere richiesta ai competenti uffici comunali entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento edilizio a cura dei richiedenti dei titoli edilizi abilitativi o dai loro successori o aventi causa, allegando tutta le documentazione attestante il rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, sia strutturali che impiantistiche.
La mancata richiesta di agibilità, ove dovuta, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie.
