Collaudi amministrativi fabbricati: definizione
Il collaudo amministrativo di un fabbricato è costituito dall’insieme delle verifiche che un tecnico deve eseguire per accertare la regolarità contabile e amministrativa delle opere eseguite e oggetto dell’appalto.
Il collaudo amministrativo di un fabbricato è parte integrante del procedimento di collaudo totale generale.
Il collaudo amministrativo di un fabbricato viene eseguito obbligatoriamente per le opere pubbliche ma su esplicita richiesta del committente deve essere eseguito anche per le opere private.
In conseguenza del collaudo amministrativo il committente (pubblico o privato) è messo nelle condizioni di accettare l’opera e di liquidare il conto economico all’impresa esecutrice.
Il tecnico esegue i rilievi delle opere visibili nel fabbricato e ne verifica la corrispondenza con il progetto. Il collaudatore deve ricostruire anche l’entità delle opere eseguite e non più visibili. A tal fine esamina i documenti di cantiere quali il Giornale di Cantiere, le bolle di consegna dei materiali, gli ordini scritti, il libretto delle misure, fotografie, eccetera.
La verifica amministrativa avviene con l’esame in contraddittorio della contabilità esposta dall’esecutore, in rapporto ai termini del contratto di appalto, alle quantità delle opere preventivate ed eseguite ed ai materiali usati.
Il collaudatore deve verificare l’autorizzazione del direttore lavori relativa alle opere eseguite in variante o in aggiunta a quanto stabilito nel contratto di appalto e nei progetti accettati in origine dal committente.
Il collaudatore amministrativo all’interno della procedura del collaudo tecnico rileva anche l’esecuzione a regola d’arte delle opere e la corrispondenza dei materiali a quanto esposto in contabilità.
Alla fine delle operazioni il collaudatore redige una contabilità complessiva del fabbricato la cui conclusione autorizza il pagamento o meno dell’opera.
Per le opere pubbliche gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi professionisti, ingegneri – architetti – geometri – periti edili, con specifica competenza, purché iscritti da almeno dieci anni negli Albi degli Ordini professionali per opere di importo superiore ad un milione di euro, mentre per importi inferiori o uguali ad un milione di euro la suddetta anzianità è ridotta a cinque anni.
Il collaudatore non può essere un professionista che ha progettato o diretto le medesime opere.
Per le opere private non esistono disposizioni legislative in materia.
Quando viene nominata una commissione di collaudo?
Nelle opere pubbliche quando l’importo è superiore a euro 2.500.000 viene nominata una commissione di collaudo composta da due membri.Per le opere di importo superiore a euro 5.000.000 il numero dei membri elevato a tre di cui due devono possedere una professionalità tecnica.
A chi viene consegnata la contabilità di collaudo amministrativo?
La contabilità di collaudo verrà prodotta al committente privato ed in caso di opere pubbliche all’Ente che ha conferito l’appalto.
L’incarico quando deve essere conferito?
Il committente può conferire l’incarico alla fine delle opere oppure all’inizio delle stesse ed in questo caso il collaudatore dovrà seguirne l’esecuzione con particolare riguardo alle opere che verranno coperte con l’evolversi dei lavori.
14/05/2012 10:28:04
RELATIVAMENTE A UNA OPERA PUBBLICA IL COLLAUDATORE ENTRA IN MERITO AL QUADRO ECONOMICO CHE RIGUARDA ANCHE LE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE?
PS: NON E' UN COMMENTO .........UN DUBBIO (A MIO PARERE DOVREBBE VOI CHE NE PENSATE?)