CHE COS'È?
Vincolo sportivo: definizione
Il vincolo sportivo è quel vincolo che lega l'atletà alla società sportiva di appartenenza.Nella fase antecedente alla legge n. 91 del 1981 l'atleta professionista, in particolare il calciatore professionista, era sempre stato legato alla società di appartenenza dal c.d. vincolo sportivo a tempo indeterminato previsto dai regolamenti federali. Il calciatore firmava un vincolo “a vita” con la società, dal quale egli non poteva recedere se non in casi eccezionali.
L'art. 16 della legge n. 91 del 1981 ha abolito il vincolo sportivo per gli atleti professionisti e quindi anche per i calciatori professionisti (la FIGC con il comunicato ufficiale del 14 maggio 2002, n. 34/A, ha varato una riforma parziale delle NOIF, in particolare stabilendo, negli art. 32 bis e ter, che tutti i calciatori non professionisti hanno diritto di ottenere lo svincolo per decadenza dal tesseramento al compimento del 25° anno di età).
L'art. 16 della legge n. 91 del 1981 ha abolito il vincolo sportivo per gli atleti professionisti e quindi anche per i calciatori professionisti (la FIGC con il comunicato ufficiale del 14 maggio 2002, n. 34/A, ha varato una riforma parziale delle NOIF, in particolare stabilendo, negli art. 32 bis e ter, che tutti i calciatori non professionisti hanno diritto di ottenere lo svincolo per decadenza dal tesseramento al compimento del 25° anno di età).
COME SI FA
Antecedentemente alla legge n. 91 del 1981, il vincolo era assunto dal giocatore in forza del tesseramento, ed aveva un’innegabile autonomia, non accedendo ad alcun contratto, ma costituendo anzi, per il professionista, il presupposto per la stipula di un valido “contratto di lavoro” con l’associazione sportiva, normalmente di durata annuale.
Il vincolo, che nasceva dal tesseramento dell’atleta comportava il diritto esclusivo della società di disporre delle sue prestazioni agonistiche e di decidere ed attuare, senza la necessità del suo consenso, i trasferimenti, comportando così una rigida costrizione della libertà contrattuale e di recesso dell’atleta .
Alla scadenza del contratto, l'atleta professionista rimaneva vincolato alla associazione sportiva, ed aveva la scelta tra la stipula di un nuovo contratto di lavoro con l’associazione per la quale era tesserato, semmai a condizioni sfavorevoli, e il rimanere inattivo, non potendo svolgere in forza del vincolo attività sportiva per altra associazione , restando così limitata di riflesso anche la sua libertà contrattuale. Il giocatore poteva trasferirsi ad un altro sodalizio solamente se la sua società di appartenenza rinunciava al vincolo, consentendo così alla società cessionaria di far sorgere un nuovo vincolo mediante il tesseramento .
Il vincolo, che nasceva dal tesseramento dell’atleta comportava il diritto esclusivo della società di disporre delle sue prestazioni agonistiche e di decidere ed attuare, senza la necessità del suo consenso, i trasferimenti, comportando così una rigida costrizione della libertà contrattuale e di recesso dell’atleta .
Alla scadenza del contratto, l'atleta professionista rimaneva vincolato alla associazione sportiva, ed aveva la scelta tra la stipula di un nuovo contratto di lavoro con l’associazione per la quale era tesserato, semmai a condizioni sfavorevoli, e il rimanere inattivo, non potendo svolgere in forza del vincolo attività sportiva per altra associazione , restando così limitata di riflesso anche la sua libertà contrattuale. Il giocatore poteva trasferirsi ad un altro sodalizio solamente se la sua società di appartenenza rinunciava al vincolo, consentendo così alla società cessionaria di far sorgere un nuovo vincolo mediante il tesseramento .
CHI
Società sportive
Calciatori
Calciatori
