Illecito sportivo: definizione
Tale norma punisce per il compimento dei suddetti comportamenti le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, nonchè i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, e coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale.
Le società possono essere punite a titolo di responsabilità diretta, presunta o oggettiva.
Normalmente si tratta di accordi che coinvolgono i soggetti elencati nell'art. 1 commi 1 e 5 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC.
Gli scopi di tale condotte possono essere anche di carattere economico e collegate ad altre attività illecite come per esempio nel fenomeno del c.d. "calcio scommesse".
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