Canone RAI: definizione
L’articolo 1 recita testualmente “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente”
Il Canone detto anche in gergo abbonamento può essere:
- ordinario: lo stesso riguarda la detenzione in ambito familiare (abitazione privata) di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio;
- speciale: lo stesso riguarda la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dell’ambito familiare nell’esercizio delle attività commerciali e a scopo di lucro diretto o indiretto.
Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa
Studio Di Sacco
Famiglie – Aziende – Enti Commerciali
Nelle precedenti istruzioni le aziende erano obbligate a pagare il canone solo per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi, mentre oggi si ha una totale parificazione alle famiglie in quanto si parla indistintamente di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio.
Oltre al televisore, sono ormai moltissimi gli apparecchi elettronici che potrebbero rientrare nella indeterminata categoria degli "atti o adattabili" soggetti al canone: videoregistratore, registratore dvd, computer (con o senza scheda Tv e/o connessione Internet), videofonino, cellulari di nuova generazione, iPod e apparecchi mp3-mp4 provvisti di schermo, monitor a sé stante (senza computer annesso), monitor del citofono, modem, decoder, videocamera, macchina fotografica digitale, eccetera.
Esoneri:
Famiglie
L’articolo 1 comma 132 della legge 244 del 24.12.07 stabilisce che a decorrere dall’anno 2008 sono esonerati i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità ossia euro 6.713,98 annui.
Nella determinazione del reddito si prendono in considerazione:
- reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno prima;
- reddito soggetto a imposta sostitutiva o a ritenuta d’imposta (interessi su conti correnti, Bot, eccetera);
- redditi di natura estera non tassati;
- redditi corrisposti da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni nonché corrisposti dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica.
- redditi esenti da Irpef;
- reddito abitazione principale e relative pertinenze;
- trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- altri redditi soggetti a tassazione separata.
Imprese
Purtroppo nulla viene detto sull’esonero per le imprese, l’unica arma di difesa a questo punto diventa la domanda di interpello da presentarsi all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 11 della legge 212 del 27.07.00 meglio conosciuta statuto del contribuente. L’ufficio deve rispondere entro 120 giorni, nel caso in cui non provveda il suo silenzio è interpretato come silenzio assenso, ossia la teoria prospettata dal contribuente è accettata.
Pagamento per i pensionati
Con provvedimento n.2010/133729 è stato stabilito che i pensionati il cui reddito di pensione non superi i 18.000 euro, posso richiedere dal 2011 al proprio Ente pensionistico di trattenere direttamente sulle rate della pensione il Canone Rai. Tale richiesta deve essere presentata all’Ente entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce il canone Rai.
Inserimento in Denuncia dei Redditi
L’articolo 17 del decreto legge 201 del 6.12.11 ha stabilito che le imprese e società dovranno indicare gli estremi del canone pagato nel modello unico a partire dal 2012.