CHE COS'È?
Reclamo e mediazione: definizione
Il reclamo e la mediazione sono due nuovi istituti introdotti nel nostro ordinamento tributario dalla “Manovra bis” (decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011).
COME SI FA
La disciplina del reclamo e della mediazione è regolata dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 546/1992.
Si distinguono due fasi: la prima di carattere amministrativo avanti all’Agenzia delle Entrate, mentre la seconda, nel caso in cui l’Agenzia non abbia emesso alcun provvedimento risolutivo della controversia, avanti alla competente C.T.P.
Il reclamo
E’ l’atto introduttivo della fase amministrativa, avviata dal contribuente, per il riesame dell’atto impositivo.
L’atto deve riprodurre gli stessi requisiti di contenuto e di forma propri del ricorso in sede giurisdizionale, trovando applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artticoli 12 , 18, 19, 20, 21 e 22, comma 4, decreto legislativo 546/1992.
La mediazione
Il reclamo apre la strada alla mediazione.
La mediazione è il tentativo di definizione concordata della controversia che il contribuente può formulare già in sede di redazione del reclamo, proponendo la rideterminazione degli importi contestati nell’atto impositivo.
L’Agenzia delle Entrate a sua volta può emettere un provvedimento:
Si distinguono due fasi: la prima di carattere amministrativo avanti all’Agenzia delle Entrate, mentre la seconda, nel caso in cui l’Agenzia non abbia emesso alcun provvedimento risolutivo della controversia, avanti alla competente C.T.P.
Il reclamo
E’ l’atto introduttivo della fase amministrativa, avviata dal contribuente, per il riesame dell’atto impositivo.
L’atto deve riprodurre gli stessi requisiti di contenuto e di forma propri del ricorso in sede giurisdizionale, trovando applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artticoli 12 , 18, 19, 20, 21 e 22, comma 4, decreto legislativo 546/1992.
La mediazione
Il reclamo apre la strada alla mediazione.
La mediazione è il tentativo di definizione concordata della controversia che il contribuente può formulare già in sede di redazione del reclamo, proponendo la rideterminazione degli importi contestati nell’atto impositivo.
L’Agenzia delle Entrate a sua volta può emettere un provvedimento:
- a) di accoglimento del reclamo o della eventuale proposta di mediazione in esso contenuto;
- b) di rigetto del reclamo e della eventuale proposta di mediazione in essa contenuto e, in tal caso, deve formulare una propria proposta di mediazione.
CHI
La procedura deve essere obbligatoriamente espletata dal contribuente, pena l’inammissibilità del ricorso, per le controversie relative agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate (ad eccezione degli atti per il recupero degli aiuti di stato illegittimi) notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, di valore non superiore i 20 mila euro.