Rischi correlati ai rapporti con i consumatori: definizione
Le aziende che offrono beni o servizi ai consumatori sono tenute al rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Obiettivo fondamentale che si pone la norma in esame è quello della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi offerti.
L'imprenditore è tenuto, innanzitutto, a fornire ai potenziali acquirenti dettagliate informazioni sui prodotti venduti nel territorio nazionale, con l'espresso divieto di commercializzare quelli che non le riportino.
Il Codice del consumo impone di "garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri". Per prodotto sicuro si intende "qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone".
Da detto disposto normativo (articolo 103, comma 1, lettera a) discende l'obbligo per l'impresa produttrice di introdurre sul mercato "solo prodotti sicuri" (articolo 104), pena l'applicazione di sanzioni amministrative e penali conseguenti alla violazione di tale divieto.
A ciò si aggiunge la responsabilità del produttore stesso per il "danno cagionato da difetti del suo prodotto, con annesso obbligo di risarcimento del danno".
Dott. Mario Basilico
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio
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