Processo di esecuzione precetto: definizione
Il precetto è un atto preliminare all'esecuzione forzata, ovvero costituisce una sorta di ultimatum del creditore nei confronti del debitore affinchè quest'ultimo adempia ad una obbligazione risultante da un determinato titolo esecutivo.
Il precetto deve essere preceduto dalla notifica del titolo esecutivo (munito di apposita formula esecutiva) ovvero può essere notificato unitamente ad esso e indirizzato al debitore personalmente ai sensi dell'art. 137 c.p.c..
Tuttavia, ci sono dei casi particolari in cui la notificazione del precetto deve avvenire necessariamente in epoca successiva alla notifica del titolo in forma esecutiva (ad esempio quando l'esecuzione è diretta nei confronti delle le pubbliche amministrazioni il creditore non potrà procedere ad inoltrare il precetto prima del decorso di almeno 120 gg dalla notifica del titolo esecutivo).
Il precetto, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., consiste nella formale "intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo" entro il termine massimo indicato dal creditore (non inferiore ai 10 giorni). In caso di mancato adempimento oltre il predetto termine, il creditore potrà procedere all'esecuzione forzata.
Qualora vi sia pericolo nel ritardo (ad esempio nel caso in cui a carico del debitore risultino già pendenti altri procedimenti esecutivi) il Presidente del Tribunale, su richiesta del creditore, potrà autorizzare l'esecuzione "immediata", dispensando l'interessato dal rispettare il termine minimo di 10 giorni.
Elementi essenziali dell'atto di precetto sono:
1. l'indicazione delle parti;
2. la data di notificazione del titolo esecutivo qualora questa sia avvenuta separatamente;
3. in caso di titoli per cui non è prescritta la notifica (scritture private autenticate, assegno bancario e postale e cambiale), sul precetto deve risultare la certificazione della trascrizione di tali titoli da parte dell'ufficiale giudiziario, dietro esibizione del titolo stesso da parte del creditore.
L'omissione di uno solo di tali formalità rende nullo il precetto stesso.
Dal precetto inoltre deve risultare la residenza o l'elezione di domicilio da parte del creditore procedemente oltrechè la sottoscrizione sua personale o di difensore munito di procura.
Possono procedere alla notificazione dell'atto di precetto nei confronti del debitore, tutti i creditori muniti di un titolo esecutivo, la cui obbligazione non è stata estinta.
Sono titoli esecutivi:
1. le sentenze e i provvedimenti giudiziali esecutivi (come ad esempio i decreti ingiuntivi muniti di formula esecutiva)
2. le scritture private autenticate;
3. le cambiali o altri titoli di credito (es. assegni bancari o postali);
4. gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.