Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - European Securities and Markets Authority - ESMA: definizione
Nell'ambito dell’attività di vigilanza sul mercato finanziario europeo, l'ESMA svolge principalmente i seguenti compiti:
- nei casi indicati dal Regolamento, elabora proposte di norme di regolamentazione e di attuazione, per la definizione di standard tecnici comuni, che possono essere trasfuse in regolamenti dell'Unione Europea;
- al fine di garantire l'interpretazione e l'applicazione uniforme della normativa comunitaria, svolge indagini su specifiche questioni, adotta raccomandazioni nei confronti delle autorità nazionali e, ove necessario, assume decisioni con efficacia diretta nei confronti di singole istituzioni finanziarie dei Paesi membri dell'Unione Europea;
- in situazioni di emergenza che rischino di compromettere il regolare funzionamento, l'integrità e la stabilità del sistema finanziario europeo, svolge un ruolo di coordinamento delle autorità nazionali e, in caso di inattività di quest'ultime, assume decisioni direttamente applicabili agli intermediari finanziari;
- in caso di divergenza tra le singole autorità nazionali in relazione a situazioni transfrontaliere che richiedano cooperazione o decisioni congiunte, ha il potere di: prestare assistenza al fine di risolvere tale contrasto e facilitare il raggiungimento di un accordo; in mancanza di accordo, imporre l'adozione di specifiche misure o l'astensione da qualsiasi attività al fine di risolvere la questione; qualora le autorità nazionali non si conformino alla decisione dell'ESMA, quest'ultima potrà adottare provvedimenti direttamente nei confronti dei singoli intermediari finanziari;
- a seguito delle recenti modifiche approvate dal Parlamento Europeo, in data 15 dicembre 2010, al Regolamento n. 1060/2009/CE (che entreranno in vigore nel luglio 2011), eserciterà poteri di vigilanza diretti sulle agenzie di rating del credito, con facoltà di richiedere informazioni, avviare inchieste e ispezioni, ed applicare sanzioni;
- al termine dell'iter iniziato il 15 settembre 2010 con una proposta di regolamento della Commissione Europea sulle vendite allo scoperto e sui credit default swaps, eserciterà dei poteri in materia di vendite allo scoperto allo scopo di incrementare il coordinamento tra le autorità nazionali e ridurre il rischio connesso alle operazioni transfrontaliere.
L'ESMA è essenzialmente composta dai seguenti organi:
- il consiglio delle autorità di vigilanza (board of supervisors), che è l'organo decisionale dell'Autorità;
- il consiglio di amministrazione, che svolge una funzione di supporto al consiglio e ha competenza, inter alia, sul programma dei lavori e l'adozione del bilancio;
- il presidente, che prepara i lavori del consiglio e ne presiede le riunioni (oltre a quelle del consiglio di amministrazione), e che ha un incarico a tempo pieno, incompatibile con l'esercizio di altre cariche in ambito nazionale;
- il direttore esecutivo, che è anch'egli, al pari del presidente, un professionista indipendente impiegato a tempo pieno ed assume, tra i vari compiti, la responsabilità dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'ESMA.
Avv. Giovanni Carotenuto
Ordine degli Avvocati di Roma
Orrick Herrington & Sutcliffe
03/05/2012 15:57:20
Trovo molto esaudiente il contenuto ESMA