Emissione di fatture per operazioni inesistenti: definizione
L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è un
reato previsto dal Decreto Legislativo numero 74 del 2000 (articolo 8) che può
essere punito con la reclusione da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo
di sei anni. La competenza è del tribunale, mentre la procedibilità è di
ufficio: il fermo è consentito mentre l'arresto è facoltativo in flagranza.
In che cosa consiste questo reato?
Tale reato si configura nel momento in cui una persona emette fattura o
degli altri documenti relativi a operazioni inesistenti allo scopo di
permettere a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto. L'emissione e il rilascio di documenti differenti o di fatture
differenti per operazioni inesistenti che riguardano lo stesso periodo di
imposta rientrano in un reato unico.
Qual è il momento della consumazione?
Il delitto viene commesso nel momento in cui chi ha ricevuto il documento
emesso lo registra; per quel che riguarda la competenza del giudice nel caso in
cui le emissioni delle fatture siano avvenute in più circondari, spetta al tribunale
del circondario nel quale la notizia di reato è stata iscritta per la
prima volta dal pubblico ministero. L'emissione di fatture per operazioni
inesistenti viene considerata un reato di pericolo con natura istantanea, e la
sanzione penale viene irrogata a prescindere dal fatto che lo scopo di
permettere l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva si realizzi o
meno.
1. Tutti possono essere puniti per questo reato?
Sì, anche se non si è tenuti a conservare le scritture contabili, chiunque
emetta documenti o fatture per operazioni inesistenti può essere punito, in quanto
la fattispecie criminosa non presuppone una qualificazione specifica per i
soggetti agenti. Il bene giuridico che la legge vuole proteggere è l'interesse
patrimoniale dell'erario rispetto alla regolare percezione del
tributo, mentre per ciò che concerne l'elemento soggettivo viene chiamato in
causa il dolo specifico, che presuppone lo scopo di permettere a terzi di
evadere l'Iva o le imposte sui redditi, o di ottenere un rimborso non dovuto, o
di vedere riconosciuto un credito di imposta che in realtà non esiste.
2. Come succede nel caso in cui vengano rilasciate più fatture?
Se nello stesso periodo di imposta vengono emesse o rilasciate più
fatture, si materializza - come detto - un delitto unico: la
consumazione del reato, in ogni caso, corrisponde con il rilascio o l'emissione
del primo documento in ordine cronologico, mentre il termine per la
prescrizione deve essere calcolato a partire dalla data di emissione
dell'ultimo documento. L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è un
reato di pericolo astratto istantaneo; in pratica, il pericolo è rappresentato
dal fatto che non è indispensabile che i documenti falsi siano realmente
utilizzati.
3. Quali sono i termini per la prescrizione?
Il Decreto Legislativo numero 74 del 2000 non indica i termini di
prescrizione per questo reato; di conseguenza, la disciplina relativa
deve essere ricavata dai principi generali stabiliti dagli articoli del Codice
Penale in materia. La prescrizione, quindi, si verifica nel momento in cui è
decorso il tempo che equivale al massimo della pena stabilita dalla legge (sei
anni, in questo caso). Per determinare il tempo da calcolare per la
prescrizione, non vengono presi in considerazione eventuali aumenti di pena o
eventuali riduzioni di pena che potrebbero essere determinati dall'applicazione
di aggravanti o attenuanti. Va detto, tuttavia, che la Legge numero 148 del 14
settembre del 2011 ha aumentato di un terzo i termini di prescrizione per i
reati indicati negli articoli dal 2 al 10 del Decreto Legislativo numero 74 del
2000: di conseguenza, i delitti in parola, inclusa l'emissione di fatture per
operazioni inesistenti, hanno un termine di prescrizione di otto anni.