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Spa: amministrazione

del 20/03/2012
CHE COS'È?

Spa amministrazione: definizione

L’amministrazione di una Spa riguarda la gestione dell’ente e la direzione dell’attività imprenditoriale.
Le Spa si articolano in tre diversi sistemi di governance:
  1. sistema tradizionale;
  2. sistema dualistico;
  3. sistema monistico.
Il primo è formato dal consiglio di amministrazione (CdA) o dall’amministratore unico e dal collegio sindacale a cui è affidata la vigilanza della gestione sociale al fine di assicurare il rispetto della legge e dell’atto costitutivo (nel caso non sia stato nominato un revisore unico il collegio sindacale è anche investito del compito di controllo contabile); il secondo invece, disciplinato dall’articolo 2409-octies del codice civile è formato da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza rispettivamente per l’amministrazione e il controllo legale; il terzo, disciplinato dall’articolo 2409-septiesdecies del codice civile, prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e dal comitato interno per il controllo sulla gestione.

COME SI FA
Sistema amministrativo tradizionale
Nel sistema tradizionale, per ciò che riguarda la nomina degli amministratori, l’articolo 2383, comma 1 del codice civile prevede che i primi amministratori siano nominati nell’atto costitutivo e successivamente nominati dall’assemblea ordinaria; in alcuni casi la legge o lo statuto possono prevedere che la nomina di uno o più amministratori sia fatta dallo Stato o da Enti pubblici.
Questi ultimi hanno gli stessi diritti e obblighi verso la società ma possono essere revocati solo dall’Ente che li ha nominati.
Gli amministratori, che devono presentare requisiti di professionalità e di onorabilità, possono essere soci o non soci e non possono essere persone giuridiche.
Non può essere nominato amministratore l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, chi è stato condannato a una pena che comporta l’interdizione o, ancora, per cause di incompatibilità previste da leggi speciali come ad esempio impiegati civili, membri del parlamento, avvocati e procuratori legali.
Gli amministratori durano in carica per tre anni e possono essere rieletti se lo statuto lo prevede, ma possono anche cessare la loro carica prematuramente per alcune cause quali:
  • la revoca da parte dell’assemblea che può essere deliberata liberamente in ogni tempo, salvo un risarcimento nel caso di revoca senza giusta causa;
  • la rinuncia da parte degli amministratori;
  • la decadenza d’ufficio in caso sopraggiunga una causa di ineleggibilità;
  • per morte.
L’articolo 2386, comma 1 codice civile stabilisce che se nel corso dell’esercizio rimangono in carica più della metà degli amministratori saranno gli stessi a sostituire provvisoriamente quelli venuti meno con delibera approvata dal collegio sindacale (diritto di cooptazione). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvederà a sostituirli o confermarli.
Ai commi 2 e 3 dello stesso articolo si statuisce che nel caso in cui venga a mancare più della metà degli amministratori non si dia luogo alla cooptazione, ma i rimanenti membri convochino l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti e i nuovi amministratori scadano con quelli in carica all’atto della nomina, se non è previsto diversamente dall’atto costitutivo.
Se infine vengono a cessare tutti gli amministratori o l’amministratore unico, il collegio sindacale deve convocare con urgenza l’assemblea per ricostituire il CdA e nel frattempo ha il potere di compiere gli atti di gestione ordinaria.
Questo principio, che ha lo scopo di dare continuità alle funzioni degli amministratori, non è però inderogabile; infatti valide devono ritenersi le clausole simul stabunt simul cadent cioè valida deve ritenersi la clausola che prevede la decadenza dell’intero CdA come conseguenza della caduta di un singolo amministratore.
Gli amministratori svolgono principalmente due tipi di mansioni:
  • quelle di carattere esecutivo e propulsivo relativamente alle deliberazioni e all’attività dell’organo assembleare;
  • quelle concernenti la gestione dell’attività sociale, ponendo in essere tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale.
Gli stessi sono poi tenuti al cosiddetto obbligo di non concorrenza (articolo 2390 codice civile) il quale prevede che gli amministratori non possano assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea, pena la revoca dall’ufficio e il risarcimento dei danni.
Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione, composto da un presidente scelto fra i membri dello stesso consiglio o nominato dall’assemblea; salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il CdA, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché le materie trattate nell’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Il CdA delibera collegialmente e per la validità delle deliberazioni è prescritta la presenza della maggioranza e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti.
Qualora però un amministratore risulti portatore, rispetto a una delibera, per conto proprio o di terzi, di un interesse in conflitto con quello dell’Ente, egli deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione investendo della stessa l’organo collegiale. Se si tratta di amministratore unico deve darne notizia alla prima assemblea utile.
In caso di inosservanza, l’amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione (articolo 2391 codice civile).
Gli amministratori rispondono del loro operato nei confronti della società (articolo 2392 codice civile), verso i creditori sociali (articolo 2394 codice civile), i soci e i terzi (articolo 2395 codice civile.). Essi infatti devono adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono poi solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri.
La responsabilità degli amministratori non è però oggettiva. Non si può, infatti, estendere la responsabilità a un membro del CdA che, dissentendo dall’idea o dall’operato di uno o più membri del CdA, ne abbia dato notizia al presidente del collegio sindacale e abbia fatto annotare il proprio dissenso del libro dei verbali del CdA.

Sistema amministrativo dualistico
Per quanto riguarda invece le società che optano per il sistema amministrativo dualistico, la funzione amministrativa viene svolta dal consiglio di gestione affiancato nelle funzioni deliberative e di controllo da un consiglio di sorveglianza.
Il consiglio di gestione svolge tutte le funzioni di amministrazione della società e può farlo anche in forma delegata. Esso è costituito da almeno due componenti anche non soci, nominati (e revocati) per un periodo non superiore a tre esercizi, dal consiglio di sorveglianza, salvo le ipotesi di nomina riservate dagli articoli 2351, 2449 e 2450. La revoca può avvenire anche senza giusta causa, salvo, in questo caso, il diritto al risarcimento dei danni.
Al consiglio di gestione vengono applicate, in quanto compatibili, gran parte delle norme stabilite nel modello tradizionale per il consiglio di amministrazione.

Sistema amministrativo monistico
La terza alternativa di governance è rappresentata dal sistema monistico, che prevede un modello di amministrazione sostanzialmente uguale a quello tradizionale, salvo l’impossibilità di affidare l’amministrazione ad un amministratore unico e l’eliminazione del collegio sindacale sostituito dal comitato per il controllo sulla gestione nominato dal consiglio di amministrazione stesso.

CHI
Chiunque può essere nominato amministratore ad eccezione di chi è interdetto, inabilitato o fallito o ancora per cause di incompatibilità previste da leggi speciali come ad esempio impiegati civili, membri del Parlamento, avvocati e procuratori legali.

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