Srl società unipersonale: definizione
Con il decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 88 (pubblicato il 3/4/93 sulla Gazzetta Ufficiale n. 78) l'Italia ha dato attuazione alla dodicesima Direttiva CEE n. 89/667 in materia societaria, introducendo nell'ordinamento giuridico nazionale l'istituto della società a responsabilità limitata composta da un unico socio.
Nelle intenzioni del legislatore tale tipo di società dovrebbe facilitare la creazione o la prosecuzione di piccole o medie imprese con un unico titolare; inoltre dovrebbe concorrere a diminuire il fenomeno, peraltro ancora molto diffuso, dell'intestazione di quote societarie a persone "di comodo" e le ancora più pericolose fittizie interposizioni di persone.
Il vantaggio della Srl unipersonale consiste essenzialmente nella possibilità concessa agli imprenditori di godere di tutte le agevolazioni previste per le società senza però doverne condividere con altri la gestione e, allo stesso tempo, limitare la responsabilità patrimoniale al solo capitale conferito nella società.
Rag. Marco Vizzini
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano
Vizzini Rag. Marco
La costituzione di tale tipo di società non presenta alcun problema particolare: la si costituisce attraverso un atto unilaterale che è soggetto alle medesime formalità previste per il "contratto di società" e acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese.
Adempiendo a tutte le formalità richieste dalla legge la Srl può diventare unipersonale anche dopo essere stata costituita "normalmente", nel momento cioè in cui viene a mancare la pluralità dei soci e questa non viene ricostituita.
Naturalmente, a tutela dei terzi, sono previste forme di pubblicità legale leggermente diverse dalla normale Srl: ad esempio è fatto obbligo di depositare nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza dell'unico socio. Inoltre la società è obbligata ad indicare negli atti e nella corrispondenza che la stessa appartiene ad un unico socio.
Il capitale sociale minimo è di euro 10.000 e deve essere interamente versato fin dal momento della costituzione con esclusione della possibilità di dilazionarne il versamento con lo strumento dei "decimi".
L'elemento determinante per la costituzione di tale tipo di società è comunque il beneficio della responsabilità limitata.
Attraverso la netta separazione tra i beni personali (che non potranno mai essere intaccati salvo i casi previsti dall'articolo 2462, di cui si dirà) e quelli propri della società, l'imprenditore può operare con la consapevolezza di rischiare solo il patrimonio investito per quella impresa.
L'articolo 2462 del codice civile richiama l'attenzione sulla responsabilità dell'unico socio e fissa solo due casi in cui può essere chiamato a rispondere illimitatamente delle obbligazioni assunte, con tutto il proprio capitale:
- quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464;
- quando la società non ha depositato in base all’articolo 2470 al Registro delle Imprese la dichiarazione contenente tutte le generalità del socio unico.
L’atto costitutivo di una Srl unipersonale deve essere redatto per atto pubblico da un notaio e poi dallo stesso depositato entro 20 giorni presso l’Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
16/12/2012 09:53:57
Buongiorno ho una ditta individuale una falegnameria purtroppo da un po’ di tempo le cose non vanno bene , ho delle pendenze con il fisco e con dei fornitori ,unico patrimonio che ho sono una automobile,
un autocarro , e attrezzatura della falegnameria , io vorrei aprire una srl a socio unico mi sapreste rispondere se la posso aprire avendo una nuova partita iva , e se posso nel frattempo tenere aperta
la vecchia ditta ed pagare i debiti rateizzando le somme dovute? Capisco tenere anche la vecchia ditta ha un costo , cosa mi consigliereste? Grazie
listi calogero
17/12/2012 10:56:33
Salve,
si, è possibile apire una srl con lei unico socio e mantenere aperta anche la propria partita iva e lentamente pagare i debiti pregressi, anche se va verificata tale situazione dal punto di vista previdenziale.
Penso che questa sia una delle soluzioni possibili per andare avanti con il lavoro e far fronte ai debiti passati.
Cordiali saluti.
Rag. Marco Vizzini.