Risarcimento dei danni alla privacy: definizione
L'articolo 15 del D. Lgs. n. 196 del 2003, vale a dire il Codice della Privacy, prescrive il diritto del risarcimento dei danni alla privacy commesso da parte del titolare dei dati personali a proposito della semplice violazione delle norme relative al trattamento stesso dei dati, a prescindere dal verificarsi del danno e dalla gravità del fatto. A proposito dei danni cagionati, infatti, l'articolo in questione specifica che chiunque provochi ad altri un danno per effetto del trattamento dei dati personali è obbligato a risarcire secondo quanto previsto dall'articolo 2050 del Codice Civile. Occorre, però, fare riferimento a quel che è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, secondo la quale il danno non patrimoniale che deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 15 del Codice della Privacy non può essere sottratto alla verifica di gravità della lesione che ha a che fare con il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali e di serietà del danno, in qualità di perdita personale subìta dal soggetto interessato. Opera, infatti, il bilanciamento del diritto con il principio di solidarietà che rappresenta il punto di mediazione grazie al quale l'ordinamento può tutelare il diritto del singolo in una comunità di persone. Se il danno è futile o se l'offesa non supera la soglia di tollerabilità minima, è possibile che la somministrazione del risarcimento del danno venga esclusa.
Cosa sancisce la sentenza n. 1608 del 2014 della III sez. civile della Corte di Cassazione?
L'argomento trattato è quello del risarcimento dei danni alla privacy e, in particolare, dei danni che derivano dalla violazione del diritto alla riservatezza: si tratta di un danno che non è esclusivamente patrimoniale, ma anche esistenziale e morale. Perché si possa parlare di responsabilità civile in seguito a un trattamento di dati personali illegittimo non è necessario che sia indicato in modo esplicito il nome della persona offesa o del soggetto di cui sono stati pubblicati i dati sensibili: è sufficiente, invece, che la persona possa essere identificata tra una categoria di soggetti in modo deduttivo.
Un avvocato civilista.