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VOCI DI CONSULENZA

Argomento: Rapporto di lavoro

Aggiornato al 29/07/2011

Lettera di assunzione

CHE COS'È
La lettera di assunzione in quanto tale NON è un documento obbligatorio per l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, il cui contratto che ne sta alla base, può essere concluso anche oralmente o per atti concludenti.
La lettera di assunzione ha solo una funzione probatoria e la sua assenza non inficia la validità del contratto stipulato tra le parti. Ora, posto che la lettera di assunzione non è un elemento fondamentale per l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, la sua obbligatorietà può essere prevista in determinati specifici casi dalla lette (personale marittimo personale dell’aria, contratto a tempo determinato, eccetera) o dalla contrattazione collettiva.

Dott. Claudio Zaninotto
Ordine Consulenti del Lavoro di Pavia
Studio Ass. Dott. C. Zaninotto e Rag. M. Villani
COME SI FA
La prassi comune vuole che sempre venga redatta, sia al fine di rendere valide particolari clausole come - ad esempio - il patto di prova, sia al fine di ottemperare ad altri obblighi di legge quali quelli previsti dal decreto legislativo 152/1997, articolo 4bis, comma 2, decreto legislativo 181/2000, articolo 40, comma 2 del decreto legge 112/2008 convertito in legge 133/2008, i quali stabiliscono che all’atto dell’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, e prima dell’inizio dell’attività, i datori di lavoro sono tenuti ad informare i dipendenti in merito al contenuto del loro contratto individuale.
Sebbene tale obbligo sia ottemperabile mediante la consegna al lavoratore della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro effettuata al centro per l’impiego, tuttavia è sempre consigliabile la consegna di copia del contratto al lavoratore in quanto strumento più completo a garanzia delle parti.
Tale contratto deve contenere almeno gli elementi essenziali quali l’identità delle parti, il luogo di lavoro, la data di inizio e la durata del rapporto (a tempo determinato o a tempo indeterminato). Altri elementi essenziali sono: l’inquadramento, il livello, la qualifica, le mansioni assegnate al lavoratore, la durata giornaliera o settimanale del lavoro e la retribuzione iniziale spettante. Questi ultimi due elementi, salvo si tratti di condizioni di miglior favore, possono essere impliciti quando nel contratto individuale viene specificato il contratto collettivo nazionale applicato dall’azienda. Anche il periodo di prova, purché specificamente previsto nel contratto individuale, può far riferimento al contratto collettivo nazionale applicato.
Con l’esplicitazione del contratto collettivo applicato al lavoratore non sarà necessario specificate altri elementi nel contratto individuale, quali - ad esempio - durata delle ferie oppure ore di riduzione orario di lavoro, in quanto avrà valore quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, fatte salve condizioni di miglior favore contrattate dalle parti.
CHI
E' opportuno rivolgersi a un Consulente del lavoro o a un Avvocato.

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