Sicurezza cantieri edili: definizione
La sicurezza sui cantieri edili è disciplinata dal Decreto
Legislativo numero 81 del 9 aprile del 2008, il cosiddetto Testo Unico sulla
Sicurezza. Sono tre gli elementi su cui è bene porre l'attenzione:
l'identificazione di tutti i rischi concreti, la loro valutazione e la
predisposizione di tutte le misure di prevenzione e protezione finalizzate a
evitarli; la comunicazione, tramite la segnaletica e l'informazione, dei rischi
e delle misure di prevenzione e protezione relative; e, infine, la messa in
atto di tali misure, sia per prevenire i rischi individuati in maniera
preliminare, sia per prevenire i rischi che potrebbero manifestarsi in fase
esecutiva.
Quali sono gli strumenti a disposizione per perseguire la sicurezza
sui cantieri edili?
Gli strumenti a cui si può ricorrere sono il PSC, cioè il piano di sicurezza
e di coordinamento, il FO, cioè il fascicolo dell'opera, il PSS, cioè il piano
sostitutivo di sicurezza, e il POS, cioè il piano operativo di sicurezza. I
soggetti coinvolti nella sicurezza sono il committente dei lavori,
il responsabile dei lavori, il responsabile del procedimento, il direttore dei
lavori, il direttore di cantiere, il datore di lavoro, il coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione, i lavoratori autonomi, il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, l'appaltatore e, eventualmente, il
subappaltatore.
A occuparsi della sicurezza sui cantieri edili è il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, che per svolgere questo ruolo
deve aver frequentato corsi di formazione e di aggiornamento.
1. Che cosa prevede la cosiddetta direttiva cantieri della Comunità Europea?
La direttiva cantieri della Comunità Europea, cioè la
92/57/Cee, intende disciplinare i cantieri partendo dal presupposto che i
cantieri mobili o temporanei rappresentano un settore di attività nel quale i
lavoratori sono esposti a rischi molto alti e che le scelte organizzative e
architettoniche non adeguate, insieme con una pianificazione dei lavori non
corretta al momento della progettazione, sono responsabili indirettamente o
direttamente di oltre la metà degli infortuni sul lavoro che si verificano nei
cantieri. Tra gli obiettivi della disciplina c'è quello di informare le
autorità competenti in materia di sicurezza sul lavoro della realizzazione dei
lavori, ma anche quello di consolidare il coordinamento tra i diversi operatori
del settore. Inoltre, la direttiva definisce la figura di responsabile dei
lavori come colui che è incaricato della progettazione e dell'esecuzione
dell'opera, oltre del suo controllo, per conto del committente.
2. Quali sono i soggetti destinatari della disciplina sulla sicurezza sui cantieri edili?
I soggetti interessati sono il committente, il coordinatore
per la progettazione, il responsabile dei lavori, il coordinatore per
l'esecuzione, il lavoratore autonomo, l'impresa affidataria e l'impresa
esecutrice. Ogni soggetto è tenuto a rispettare degli obblighi e degli
adempimenti ben precisi, e di conseguenza ha specifiche responsabilità che sono
sanzionate sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista penale.
Il committente è il soggetto che richiede la realizzazione dell'opera.
3. Quali sono i titoli di studio richiesti ai coordinatori in materia di sicurezza e di salute?
Chi svolge questo ruolo deve essere in possesso di una laurea magistrale in
architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie
geologiche o scienze e tecnologie forestali o una laurea specialistica in
architettura, scienze geologiche, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie o
scienze e gestione delle risorse rurali e forestali. Inoltre, è necessario
avere un'attestazione che dimostri che si è lavorato per almeno un anno nel
settore delle costruzioni, oltre a un attestato di frequenza di un
corso in materia di sicurezza. Ogni cinque anni, è prevista la
partecipazione a corsi di aggiornamento ad hoc.