
Chi possiede redditi che sono esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni previste dal Tuir può cedere il credito alle banche e a intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili, per l’Ecobonus condominio.
La cessione del credito d’imposta riconosciuta per i lavori condominiali di riqualificazione energetica – il cosiddetto Ecobonus condominiale – deve essere indicata nella delibera condominiale e comunicata all’amministratore di condominio, professionista a cui si deve riferire sia la cessione dell’Ecobonus, che l’accettazione del cessionario con denominazione e codice fiscale.
Sarà compito dell’amministratore condominiale comunicare ogni anno all’Agenzia delle Entrate i dati relativi all’accettazione del cessionario e l’ammontare del credito di imposta ceduto. Perché la cessione del credito sia efficace, l’amministratore deve riferire al condominio il protocollo telematico della comunicazione fatta all’Agenzia delle Entrate e la certificazione delle spese a lui imputabili.
Fonti e approfondimento: www.economia.leonardo.it