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Condòmino assente e impugnazione delibere assembleari

del 27/02/2013
di: a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia
Condòmino assente e impugnazione delibere assembleari
«In tema di condominio negli edifici, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione delle delibere assembleari, in capo al condòmino assente non può essere posto il dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall'assemblea ove difetti la prova dell'avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga». Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 29386/'11, inedita), che ha anche precisato che soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, «iuris tantum», di conoscenza posta dall'art. 1335 cod. civ. e non già dal mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l'andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa.

Divorzio e casa coniugale. «In tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può disporsi l'assegnazione parziale della casa familiare, a meno che l'unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile». Nella specie la Suprema Corte (sent. n. 23631/'11, inedita) ha cassato la sentenza che aveva disposto l'assegnazione parziale, in favore del coniuge non affidatario dei figli, della porzione immobiliare posta al piano sottostante, pur in mancanza di prova, tra l'altro, dell'autonomia dalla restante parte dell'abitazione familiare.

Conduttore e mobili della cosa locata. Importante principio fissato dalla Cassazione (sent. n. 36897/'11, inedita) a proposito di una questione frequentemente (oramai) ricorrente in fatto, ma che non ci risulta in precedenza affrontata dal Supremo Collegio. «Sussiste», ha detto lo stesso, «la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. penale, qualora il conduttore di un immobile si appropri degli oggetti e suppellettili, costituenti corredo e mobilio, in quanto oggetto del negozio giuridico relativo alla concessione dell'uso dei beni presenti nell'immobile locato è l'obbligo di conservazione, e quindi di restituzione dei medesimi alla scadenza del contratto».

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