Il reddito imponibile dell'amministratore di condominio può essere calcolato dal fisco sulla base del numero dei condomini. Questo è quanto affermato dalla Cassazione con l'ordinanza n.5473 del 5 marzo 2013, che ha respinto il ricorso del contribuente, con il quale si contestava che l'ufficio non avesse usato una metodologia corretta. Il ricorrente ha contestato davanti alla sezione tributaria della corte il sistema di calcolo puramente induttivo, usato dal fisco, per metà con riferimento agli studi di settore e per metà con riferimento al numero di condomini amministrati. Ma le doglianze del contribuente davanti alla ctp, volte a ottenere la nullità dell'atto impositivo, non hanno sortito alcun effetto, nemmeno davanti alla ctr. Ora la Cassazione ha reso definitivo il verdetto, spiegando che, in realtà, l'unico dato induttivamente ricostruito risulta essere quello del compenso medio per ciascun incarico di amministrazione, a contrasto del quale non avrebbe potuto mancare al contribuente il modo per dare conto in modo analitico, dei redditi effettivamente percepiti.
L'amministrazione infatti, ebbe a considerare sia i dati analitici relativi al contributo della società, sia le quote di ammortamento non risultanti in contabilità ma anche, ciascuno dei condomini amministrati. In ultimo, egualmente inammissibile, appare anche il terzo motivo presentato dall'amministratore di condominio, tramite il quale è stato censurato l'uso degli studi di settore. Questo perchè, secondo i giudici del Palazzaccio, non sono state specificamente indicate le norme di legge la cui violazione costituisce il vizio su cui la censura si fonda. Dunque, per sconfessare l'atto impositivo, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare, producendo in giudizio la relativa documentazione, l'ammontare della remunerazione percepita per ciascun condomino. In mancanza di questi dati, la Cassazione ha reso definitivo l'accertamento.
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