
Con la legge 221/2012, le domande di ammissione allo stato passivo corredate dai documenti dovranno essere inviate al curatore esclusivamente via PEC e con firma digitale.
È un cambiamento che comporta un notevole alleggerimento delle attività della Cancelleria del Tribunale e l’attribuzione al Curatore della responsabilità delle operazioni di ricezione delle domande, dell’assegnazione numero di cronologia delle domande e della spedizione al creditore della ricevuta di deposito della domanda.
Eppure, per comunicare con il curatore non è necessario disporre di un proprio indirizzo PEC: se non si è titolari di un indirizzo PEC, si può comunicare quella di una terza persona, preferibilmente un familiare, un amico o il professionista di fiducia.
Fonte e approfondimenti: www.quifinanza.it