
Abi ricorda in primo luogo che la legge 515 del 10 dicembre 1993 prevede all'articolo 7, comma 4, che il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti su conto corrente bancario o postale e che nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.
La circolare ricorda che la citata legge ha introdotto importanti obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari che ora risultano ulteriormente rafforzati con il decreto legislativo 231/2007. Pertanto i citati obblighi di identificazione si possono considerare assolti qualora il bonifico provenga da un soggetto già identificato da un intermediario ai sensi della legge antiriciclaggio.
Pertanto il bonifico con il quale l'elettore vuole far pervenire il proprio contributo al candidato politico dovrà essere effettuato con le normali modalità previste dalla banca o dalle Poste ovvero allo sportello o tramite internet banking avendo però cura di specificare nella causale del bonifico che trattasi di contribuito per la campagna elettorale a favore di un determinato soggetto. La Banca del beneficiario ovvero del mandatario elettorale del candidato politico potrà, ove ritenuto necessario ovvero su richiesta dello stesso mandatario elettorale, chiedere i dati identificativi completi dell'ordinante alla banca di quest'ultimo.
Sarà compito delle funzioni antiriciclaggio valutare poi eventuali movimentazioni non coerenti con il profilo di rischio dell'ordinante ovvero la corretta indicazione del titolare effettivo del rapporto aperto dal mandatario politico e l'operatività del conto a questi intestato.
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