
L’amministratore del condominio è responsabile della sicurezza dello stabile e, per questo, deve munirsi di tutto ciò che costituisce l’anagrafica condominiale, cioè il necessario per dimostrare la presenza oggettiva dei criteri di stabilità e sicurezza del condominio.
In seguito alla riforma dell'articolo 1130 del codice civile apportata dal decreto legge numero 145/2013, tra i dati da inserire nel registro di anagrafe condominiale rientrano anche quelli relativi alle condizioni delle parti comuni dell'edificio.
Dunque spetta all’amministratore di condominio la ricostruzione delle vicende edilizie dell’immobile, dovere che implica il compito di seguire con attenzione i lavori sulle parti comuni anche con la finalità di aggiornare la situazione della sicurezza statica sotto il profilo documentale.
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