
Una nota divulgata dall’Entrate e relativa alla risoluzione 60/E, chiarisce che l’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie in farmacia si applicano solo alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione erogate da farmacisti, dunque soggetti abilitati alla professione, e certificate correttamente dallo scontrino parlante.
L’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie non si applica se i servizi di diagnosi, cura e riabilitazione sono fruiti dal paziente in maniera autonoma con apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia.
Fonte e approfondimento: www.fiscoetasse.com