
In vista della compilazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi ricordiamo che i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 13 del Dlgs 460/1997 regolamentano le cessioni gratuite alle ONLUS da parte di imprese di produzione o vendita di beni come esenti dall’IVA e non considerate ai fini del calcolo del reddito d’impresa tassato con IRES o IRPEF.
Quest’ultimo punto, in particolare, è definito dal comma 2° dell'art. 13 del Dlgs 460/1997 poi modificato dal comma 5° dell'art. 16 della Legge n° 166 del 2016: le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici e gli altri prodotti da individuare con decreto del Ministro dell'Economia alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e che sono oggetto di cessioni gratuite alle ONLUS, agli enti pubblici e ad altri enti privati senza scopo di lucro e con finalità civiche o solidaristiche, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi del 2° comma dell'art. 85 del TUIR e, pertanto, non sono considerate ai fini del calcolo del reddito d'impresa tassato con l' IRES o con l'IRPEF.