
Entro il 28 febbraio 2017 gli amministratori di condominio dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica delle parti condominiali comuni per permettere la detrazione fiscale al condòmino che ha sostenuto la spesa.
L’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 obbliga gli amministratori condominiali a inviare in modo telematico all’Agenzia delle Entrate il dettaglio delle spese condominiali comuni sostenute dal singolo condomino. Ciò significa che l’amministratore di condominio dovrà compilare l’apposita voce della dichiarazione dei redditi precompilata inserendo la tipologia del soggetto pagante – locatario, comodatario, familiare convivente, ecc. – e il codice fiscale.
La specifica dettagliata a carico dell’amministratore di condominio è una novità rispetto al passato, quando l’amministratore dava ai condomini la quota spettante della detrazione delle spese condominiali comuni e i condomini indicavano nella dichiarazione dei redditi il corretto importo suddiviso per inquilino, convivente, familiare, locatario, ecc.
L’obbligo introdotto dal citato art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze grava sulle altre mansioni dell’amministratore di condominio, per questo Confedilizia ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di ristabilire la prassi precedente: permettere agli amministratori condominiali di indicare i singoli condomini senza entrare nel dettaglio, per es. senza indicare il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa.