
Non è possibile avere un asilo nido in condominio se contravviene al regolamento condominiale e arreca disturbo ai condòmini. Questo, in sintesi, è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24958 dello scorso 6 dicembre 2016 confermando le precedenti sentenze di merito del tribunale e della Corte di appello di Roma.
Un classico tema di dibattito tra i condòmini di uno stesso stabile è il disturbo derivante da rumori molesti e continuati, e tra le attività rumorose che arrecano disturbo può esserci anche la presenza di un asilo nido nel condominio. Se esplicitamente espresso nel regolamento condominiale, tutti gli inquilini di uno stesso stabile sono tenuti a rispettare la norma relativa alle attività rumorose ed evitare di causare disturbo agli altri condòmini.
Nel caso di Roma, il regolamento condominiale vieta la destinazione degli appartamenti a esercizi rumorosi, e tale è stato considerato un asilo nido con sede in uno degli appartamenti dello stabile. I condòmini, riuniti in assemblea, hanno espresso la loro contrarietà alla presenza dell’asilo, sia perché contravviene alle regole contrattuali del condominio sia perché disturba la quiete dello stabile.
Il tribunale, la Corte d’appello e la Corte di Cassazione hanno dato ragione ai condomini e sentenziato che non si può avviare l’attività di asilo nido in un appartamento condominiale.
Fonti e approfondimenti: www.italiaoggi.it, www.ilsole24ore.com.